L.R. Valle d'Aosta 6/2018
Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Valle d’Aosta, contributi in conto capitale e mutui agevolati per l’ammodernamento e lo sviluppo di piste da sci e impianti a fune in complessi funiviari di interesse sovralocale, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato. Prevede criteri, limiti, controlli, revoche e un fondo di rotazione gestito da FINAOSTA. Contiene inoltre rifinanziamenti per il 2018-2020 e una misura temporanea per il TPL sostitutivo della telecabina Champoluc-Crest (solo estate 2018).
Interventi regionali per infrastrutture sportive nei complessi funiviari e rifinanziamento della l.r. 8/2004
Interventi regionali per infrastrutture sportive nei complessi funiviari
La legge regionale disciplina, per la Valle d’Aosta, un sistema di aiuti agli investimenti destinato ai gestori delle piste da sci di discesa e ai concessionari di linee a fune a vocazione sportiva inserite in complessi funiviari di interesse sovralocale. Le misure consistono in contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato, finalizzati all’ammodernamento e allo sviluppo delle infrastrutture sportive, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Ambito di applicazione e definizioni
Il provvedimento si applica alle stazioni di sport invernali e ai complessi funiviari ubicati nel territorio regionale. La nozione di complesso funiviario di interesse sovralocale richiama strutture che superano i limiti indicati nella decisione europea relativa agli impianti funiviari della Valle d’Aosta.
Beneficiari
Possono accedere agli aiuti:
- i gestori delle piste da sci di discesa;
- i soggetti concessionari di linee di impianti a fune a vocazione sportiva;
- solo se operano in complessi funiviari di interesse sovralocale;
- a condizione che non versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa UE sugli aiuti di Stato.
Tipologia degli interventi finanziabili
Gli aiuti sono destinati a investimenti che perseguano due obiettivi principali: mantenere in efficienza le strutture esistenti tramite ammodernamenti significativi, oppure sviluppare il complesso funiviario aumentando l’offerta sciistica. Sono finanziabili, anche con domande cumulative o miste contributo-mutuo, interventi relativi a:
- realizzazione, miglioramento o rinnovo tecnologico di impianti funiviari;
- strutture e sistemi funzionalmente connessi agli impianti;
- rimozione di situazioni di pericolo e incremento della sicurezza, anche tramite stabilizzazioni del terreno, rimodellamenti, sistemi antivalanga, segnaletica e protezioni da ostacoli;
- sistemi di innevamento artificiale;
- rinnovo del parco mezzi battipista.
Limiti economici e intensità dell’aiuto
Sono ammissibili solo domande che rispettino contemporaneamente i limiti di importo previsti dalla legge, oggi fissati a:
- aiuto richiesto inferiore a 33 milioni di euro;
- costo totale dell’investimento inferiore a 110 milioni di euro e superiore a 30.000 euro.
Per il calcolo dell’intensità di aiuto:
- sopra 2.200.000 euro, l’importo massimo è determinato con il metodo del deficit di finanziamento;
- fino a 2.200.000 euro, l’aiuto non può superare l’80% dei costi ammissibili;
- nei mutui agevolati, l’ammontare può arrivare fino al 100% dei costi ammissibili, sempre nel rispetto dei limiti di intensità;
- gli importi si intendono al netto dell’IVA e al lordo di ogni altra imposta o onere.
Procedura di domanda, istruttoria e concessione
Le domande vanno presentate alla struttura competente entro il 30 settembre di ogni anno. La struttura verifica l’ammissibilità formale e trasmette le richieste alla commissione consultiva, che valuta il merito tecnico, economico e gestionale delle iniziative e forma la graduatoria provvisoria secondo i criteri regionali.
La commissione è composta da:
- dirigente della struttura competente o delegato;
- rappresentante di FINAOSTA S.p.A. o delegato;
- rappresentante dell’Associazione valdostana impianti a fune o delegato.
La concessione è disposta dal dirigente competente, nei limiti delle risorse disponibili. Per i mutui agevolati è necessaria anche una positiva valutazione del merito creditizio da parte di FINAOSTA S.p.A.
Cumulo, condizioni di ammissibilità e lavori iniziati
Gli aiuti sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici solo se riferiti a costi ammissibili diversi, oppure agli stessi costi purché il cumulo non superi i massimali di aiuto consentiti dalla normativa UE. Non sono ammissibili interventi per i quali l’avvio dei lavori sia avvenuto prima della presentazione della domanda; le indagini e la progettazione non costituiscono avvio lavori.
Controlli, erogazione e incompatibilità
La struttura competente effettua controlli, anche a campione, sulla documentazione di spesa e può accedere alle sedi delle imprese per verificare l’esecuzione dei lavori o la conformità dell’intervento autorizzato. L’erogazione è subordinata alla completezza e regolarità della documentazione e non può essere effettuata a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per un precedente aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
Vincoli di destinazione, termini di ultimazione e deroghe
Le opere e i beni finanziati non possono essere alienati, ceduti o distolti dalla loro destinazione per:
- 5 anni, per beni mobili o veicoli;
- 10 anni, per beni immobili o impianti elettromeccanici.
Le iniziative devono essere ultimate entro il termine del titolo abilitativo o, se questo non è previsto, entro 3 anni dalla concessione dell’aiuto. Il titolo abilitativo, se necessario, va ottenuto entro 3 anni dalla concessione.
La Giunta regionale può autorizzare deroghe, su richiesta del beneficiario, in presenza di gravi motivi o cause oggettive di forza maggiore; in tal caso non sono dovute la restituzione dei contributi a fondo perduto già percepiti né l’estinzione anticipata del mutuo per capitale residuo.
Revoca e recupero delle somme
La revoca, anche parziale e proporzionata all’inadempimento, può intervenire se il beneficiario:
- viola vincoli o divieti;
- esegue lavori difformi dal progetto o dalle varianti autorizzate;
- ostacola i controlli;
- rende dichiarazioni mendaci o false attestazioni.
In caso di revoca, il beneficiario deve restituire entro 60 giorni le somme percepite o, per i mutui, il capitale residuo e le somme già erogate, con interessi e una penale fino al 10%. La Giunta definisce le maggiorazioni in base al tipo di violazione; il provvedimento di revoca può prevedere rateizzazione fino a 24 mesi. Il mancato rimborso comporta, per 5 anni, il divieto di ottenere altre agevolazioni regionali, salvo i contributi sociali alla persona.
Fondo di rotazione e gestione dei mutui
Per i mutui agevolati è istituito presso FINAOSTA S.p.A. un fondo di rotazione, il cui rischio resta a carico del fondo stesso. Il fondo è alimentato da stanziamenti regionali, eventuali trasferimenti da FINAOSTA, rientri dei mutui, interessi maturati e somme recuperate per revoca.
La gestione è regolata da convenzione con FINAOSTA S.p.A., che disciplina anche rendicontazione e compensazioni degli oneri. La struttura regionale competente in materia di finanze verifica le giacenze del fondo avvalendosi dei dati forniti da FINAOSTA.
Durata, tasso e gestione del mutuo
La durata massima del mutuo è definita dalla Giunta in funzione della tipologia di investimento e può comprendere:
- un periodo di preammortamento dalla prima erogazione fino al primo semestre successivo al termine dei lavori, durante il quale sono dovuti solo gli interessi;
- un periodo di ammortamento con rate semestrali posticipate comprensive di capitale e interessi.
Il tasso è fisso per tutta la durata del mutuo; il tasso minimo è fissato dalla Giunta. La struttura competente verifica che l’equivalente sovvenzione lorda non superi l’intensità massima consentita.
È ammessa l’estinzione anticipata secondo convenzione. In caso di cessione d’azienda, il mutuo può essere trasferito al cessionario previa autorizzazione e sentita FINAOSTA. Se, dopo la scadenza dei vincoli, i beni finanziati vengono alienati, ceduti o destinati ad altro uso prima della fine dell’ammortamento, il mutuo residuo deve essere estinto anticipatamente.
Disposizioni finali, rifinanziamento e misura temporanea sul TPL
La Giunta regionale è chiamata a definire, con proprie deliberazioni, criteri tecnici, costi ammissibili, documentazione, modalità istruttorie, metodi di calcolo dell’aiuto e ogni altro adempimento utile all’attuazione della legge.
La legge rifinanzia la l.r. 8/2004 per gli anni 2018 e 2019. Prevede inoltre, solo per la stagione estiva 2018, un servizio sostitutivo di trasporto pubblico della telecabina Champoluc-Crest, da disciplinare con deliberazione della Giunta in rapporto con Monterosa S.p.A. e il Comune di Ayas.
Aspetti finanziari
Gli oneri per i contributi e per il rifinanziamento della l.r. 8/2004 sono quantificati per il triennio 2018-2020 e coperti dal bilancio regionale, anche mediante riversamenti da FINAOSTA S.p.A. e variazioni di bilancio autorizzate dalla Giunta. Per i mutui agevolati, la copertura avviene tramite il fondo di rotazione e le risorse derivanti dai rientri del precedente fondo regionale.
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