L.R. Valle d'Aosta 7/2018
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ARPA della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e creazione, nell’ambito dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell’Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta come ente strumentale autonomo della Regione, ne definisce funzioni istituzionali e non istituzionali, organi, programmazione, controlli e finanziamento. Entra in vigore il 1° gennaio 2019 e abroga la previgente disciplina del 1995 e altre norme collegate.
Nuova disciplina dell’ARPA Valle d’Aosta
Nuova disciplina dell’ARPA Valle d’Aosta
La legge ridefinisce l’assetto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta, in coerenza con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente. Mira a rafforzare l’azione di conoscenza, monitoraggio e controllo della qualità ambientale, a supporto delle politiche regionali di sostenibilità e di prevenzione sanitaria.
Natura giuridica e finalità
L’ARPA è qualificata come ente strumentale della Regione, inserito nel comparto unico regionale, con personalità giuridica pubblica e piena autonomia organizzativa, tecnico-scientifica, amministrativa, contabile e patrimoniale. Regione, enti locali e Azienda USL si avvalgono dell’Agenzia per le funzioni tecnico-scientifiche in materia ambientale e per obiettivi di tutela della salute umana e prevenzione.
Attività istituzionali
Le attività istituzionali comprendono un ampio insieme di funzioni tecnico-scientifiche, svolte nel rispetto dei LEPTA e della programmazione del Sistema nazionale. In particolare, l’ARPA:
- monitora stato dell’ambiente, consumo di suolo, risorse ambientali e loro evoluzione;
- controlla pressioni e impatti su aria, acqua, suolo, rumore, campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti;
- monitora parametri ambientali connessi ai cambiamenti meteo-climatici;
- fornisce supporto tecnico-scientifico a Regione, enti locali e Azienda USL;
- svolge controlli analitici legati alla tutela della salute pubblica, agli ambienti di lavoro e alla salute animale;
- partecipa a programmi di ricerca ambientale e ad attività connesse a sicurezza alimentare e antimicrobico-resistenza;
- effettua analisi richieste dal dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL e, come laboratorio regionale di riferimento, per attività di prefettura;
- supporta il Corpo forestale e gli organi di vigilanza nei procedimenti sanzionatori ambientali;
- assiste le strutture regionali su efficienza energetica e fonti rinnovabili;
- collabora alla predisposizione, attuazione e monitoraggio di piani regionali ambientali e sanitari;
- produce dati ufficiali sullo stato dell’ambiente e redige la relazione sullo stato dell’ambiente regionale;
- gestisce il portale informativo ambientale e trasmette dati al SINA tramite il SIRA;
- cura divulgazione, formazione ed educazione ambientale;
- partecipa ai sistemi di protezione civile;
- svolge prestazioni tecniche rese ai privati nei casi di esclusiva legale;
- svolge ogni ulteriore compito ambientale previsto dalla normativa o affidato dalla Giunta.
L’Agenzia deve inoltre predisporre e aggiornare la Carta dei servizi e delle attività.
Attività non istituzionali
L’ARPA può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per prestazioni non rientranti nelle attività istituzionali, solo se ciò non pregiudica la funzione pubblica, non ostacola il raggiungimento dei LEPTA ed è compatibile con imparzialità e assenza di conflitti di interesse. È espressamente vietata la consulenza a privati su ambiti sottoposti a vigilanza delle strutture regionali competenti o del Sistema nazionale.
Interoperabilità e sistemi informativi
La Regione e l’ARPA devono garantire coerenza e interoperabilità delle rispettive banche dati e condividere i processi di acquisizione e gestione dei dati ambientali. L’Agenzia partecipa anche allo sviluppo del Sistema delle conoscenze territoriali della Valle d’Aosta.
Programmazione delle attività
La programmazione si articola su due livelli:
- il Documento di programmazione triennale (DPT), che definisce le linee di attività su base triennale nel rispetto dei LEPTA, del programma triennale del Sistema nazionale, del DEFR e della programmazione settoriale regionale;
- il Piano operativo annuale (POA), che traduce operativamente la programmazione tecnico-gestionale annuale ed è coerente con il piano della performance.
Il DPT e il POA sono adottati dal direttore generale; il DPT è approvato dalla Giunta regionale, mentre il POA è trasmesso alla struttura competente insieme al piano della performance.
Organi dell’Agenzia
Gli organi dell’ARPA sono il direttore generale e il revisore dei conti. La disciplina concentra in tali figure la direzione gestionale e il controllo contabile dell’ente.
Direttore generale: nomina, durata e revoca
Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale mediante procedura comparativa con avviso pubblico, tra soggetti in possesso di laurea magistrale e di esperienza manageriale o di direzione almeno quinquennale in strutture pubbliche o private comparabili e operanti in ambito ambientale. Il rapporto è esclusivo, di diritto privato, per una durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile una sola volta senza nuova procedura comparativa.
Il trattamento economico è equiparato a quello del Segretario generale della Regione. In caso di mancata conferma alla scadenza, il direttore continua temporaneamente a esercitare le funzioni fino alla nomina del successore; non può comunque restare in carica per più di dieci anni consecutivi.
La revoca è prevista in caso di gravi motivi, grave disavanzo, gravi o reiterate violazioni di legge o di buon andamento, mancato rispetto dei termini per bilancio e programmazione dopo diffida, oppure esito negativo della valutazione annuale degli obiettivi. È inoltre prevista la decadenza per sopravvenute cause di inconferibilità o incompatibilità non rimosse entro quindici giorni.
Funzioni del direttore generale
Il direttore generale rappresenta legalmente l’ente, ne dirige e coordina l’attività, adotta gli atti di gestione, aggiorna la Carta dei servizi, propone il regolamento interno alla Giunta, verifica la gestione sotto il profilo di efficienza, efficacia e imparzialità e assicura il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione e degli adempimenti informativi previsti.
Revisore dei conti
Il revisore dei conti è nominato per quattro anni dalla Giunta regionale secondo la disciplina regionale sulle nomine, tra esperti di amministrazione e contabilità pubblica iscritti nel registro dei revisori legali. Il compenso è fissato nel provvedimento di incarico secondo i limiti di legge.
Il revisore vigila sulla regolarità amministrativa e contabile, esamina bilancio preventivo, variazioni e rendiconto, esprime giudizi di congruità e attendibilità, verifica cassa e controlla regolarità, economicità, documentazione, adempimenti fiscali e tenuta della contabilità.
Organizzazione interna
L’ARPA opera come un’unica Agenzia sull’intero territorio regionale. La propria organizzazione è disciplinata da un regolamento interno, conforme alla legge e ai regolamenti attuativi della l. 132/2016. Il regolamento definisce struttura organizzativa, organigramma, graduazione delle strutture, funzioni del personale, incarichi di direttore tecnico e amministrativo, funzioni e procedure per garantire qualità ed efficacia, eventuali organismi di coordinamento interni e modalità di conferimento della qualifica di personale ispettivo.
Risorse finanziarie e contabilità
Le attività istituzionali e le spese di investimento sono finanziate tramite trasferimenti ordinari annuali della Regione con vincolo di destinazione. I trasferimenti possono essere integrati da finanziamenti per progetti specifici coerenti con le finalità dell’Agenzia.
Sono previste specifiche coperture per:
- attività rese a favore dell’Azienda USL, finanziate sul trasferimento ordinario regionale;
- attività di supporto regionale in materia di risparmio ed efficienza energetica e fonti rinnovabili, finanziate con apposito vincolo;
- attività svolte su richiesta degli enti locali, coperte dal trasferimento ordinario salvo accordi per ulteriori contributi;
- oneri derivanti dal principio “chi inquina paga”, posti a carico dei responsabili del danno ambientale.
Concorrono inoltre al finanziamento trasferimenti vincolati, fondi UE, tariffe o contributi spese, corrispettivi per prestazioni a privati o enti, rendite patrimoniali e ulteriori risorse come lasciti o donazioni. L’ARPA adotta la contabilità finanziaria e le regole contabili vigenti per la Regione.
Vigilanza, controlli e poteri sostitutivi
L’ARPA è sottoposta alla vigilanza e al controllo dell’assessorato regionale competente in materia di ambiente. La struttura competente può chiedere informazioni, disporre ispezioni e verifiche presso gli uffici dell’Agenzia.
Ogni anno, entro novembre, la Giunta approva gli obiettivi tecnici, gestionali e amministrativi da raggiungere nell’anno successivo; il loro conseguimento incide anche sulla valutazione del direttore generale.
La Regione esercita inoltre un controllo di conformità e congruità su bilancio di previsione, conti consuntivi con relazioni illustrative e regolamento interno, rispetto a DPT, POA e risorse assegnate. Gli atti devono essere trasmessi entro dieci giorni; la Giunta decide entro quarantacinque giorni, con possibile sospensione una sola volta per chiedere chiarimenti. Gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi solo dopo esito positivo; quelli non soggetti a controllo diventano esecutivi dopo dieci giorni dalla pubblicazione sul sito dell’ARPA, salvo immediata esecutività motivata.
In caso di ritardi, inadempimenti o mancato adeguamento ai rilievi, la struttura competente può diffidare l’ARPA e poi agire in via sostitutiva o nominare un commissario ad acta; i relativi oneri restano a carico dell’Agenzia.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge restano in funzione fino alla scadenza naturale del mandato. Fino all’adozione del decreto statale sulle tariffe continuano ad applicarsi le tariffe vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge.
Entro quattro mesi deve essere approvata la Carta dei servizi e delle attività; entro sei mesi deve essere adottato il nuovo regolamento interno. La Giunta può istituire un tavolo tecnico per valutare l’eventuale transizione del personale al contratto collettivo del comparto unico regionale e per gli adempimenti attuativi necessari, senza oneri aggiuntivi.
Sono abrogate la precedente legge istitutiva dell’ARPA del 1995 e numerose disposizioni regionali collegate o incompatibili.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
L’onere complessivo è quantificato in 6.020.000 euro annui a decorrere dal 2019, con copertura ripartita su missioni ambientale, sanitaria ed energetica del bilancio regionale 2018/2020. La legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.
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