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Legge

L.R. Valle d'Aosta 1/2018

Nuove disposizioni in materia di sistema previdenziale dei consiglieri regionali.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 1/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale sopprime, per i consiglieri eletti dalla XV legislatura, il sistema dell’assegno vitalizio e la relativa contribuzione obbligatoria, mantenendo però in vigore la disciplina previgente per chi già percepisce prestazioni o ha maturato il diritto prima della XV legislatura. Introduce inoltre una contribuzione facoltativa alla previdenza complementare e obblighi di pubblicazione sul sito del Consiglio regionale. Applicazione limitata alla Regione indicata e, per le nuove regole, ai consiglieri eletti dalla XV legislatura in poi.

Soppressione del vecchio sistema previdenziale dei consiglieri regionali e disciplina della contribuzione facoltativa alla previdenza complementare

Sistema previdenziale dei consiglieri regionali

La legge regionale interviene sul trattamento previdenziale dei consiglieri regionali della Regione interessata, sostituendo il previgente sistema dell’assegno vitalizio con una disciplina diversa per i consiglieri eletti dalla XV legislatura in avanti. Rimane invece regolata dalla normativa previgente la posizione di chi già percepisce prestazioni o ha maturato diritti prima di tale soglia.

Soppressione del sistema previgente per i consiglieri della XV legislatura e successive

Per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla XV legislatura viene soppresso il sistema previdenziale disciplinato dalla l.r. 28/1999. Conseguentemente non si applicano più:

  • la trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale prevista dalla l.r. 33/1995;
  • i contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale previsti dalla l.r. 28/1999.

Regime transitorio per posizioni già maturate

La disciplina previgente continua ad applicarsi:

  • ai percettori di prestazioni previdenziali ai sensi della l.r. 33/1995 e della l.r. 28/1999;
  • ai consiglieri delle legislature antecedenti alla XV che abbiano maturato il diritto alle prestazioni previdenziali ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età o non percepiscano ancora la prestazione alla data di entrata in vigore della legge.

In caso di rielezione successiva, la posizione contributiva del consigliere rieletto resta quella maturata nelle legislature precedenti alla XV, salvo quanto previsto dalla disciplina sulla contribuzione facoltativa alla previdenza complementare.

Contribuzione facoltativa alla previdenza complementare

Per i consiglieri eletti dalla XV legislatura che ne facciano richiesta è prevista una trattenuta a titolo di contribuzione previdenziale pari all’8,80% dell’indennità di carica. Tale importo è destinato a sostenere la previdenza complementare indicata dal consigliere, insieme alla contribuzione a carico del Consiglio regionale, fissata nella misura del 24,20%.

Il versamento non è effettuato se il consigliere è titolare di pensione diretta. La contribuzione a carico del Consiglio regionale è corrisposta per un periodo massimo di 15 anni, considerando anche gli anni di mandato svolti prima della XV legislatura.

Nuova denominazione dell’istituto previdenziale

La denominazione “Istituto dell’assegno vitalizio” è sostituita ovunque ricorra con “Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali”.

Obblighi di pubblicazione e trasparenza

Sul sito istituzionale del Consiglio regionale devono essere pubblicati, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza, i nominativi e i relativi importi netti di diverse categorie di beneficiari e titolari di prestazioni previdenziali, tra cui:

  • percettori di prestazioni previdenziali ai sensi della l.r. 33/1995 e della l.r. 28/1999;
  • soggetti che hanno ottenuto o ottengono la liquidazione dell’assegno vitalizio in base alla legge di stabilità regionale 2017/2019;
  • soggetti che hanno percepito o percepiscono la prestazione in forma di capitale;
  • soggetti che hanno ritirato o ritirano le trattenute obbligatorie versate.

Per tali soggetti, e anche per i consiglieri delle legislature antecedenti alla XV che hanno maturato il diritto ma non hanno ancora percepito la prestazione, devono essere indicati anche gli importi complessivi della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere e dei contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale.

In caso di reversibilità, accanto al nominativo del consigliere deceduto va indicata in forma anonima la presenza di aventi titolo e il relativo importo netto.

Durata della pubblicazione

La pubblicazione dei dati relativi ai percettori di cui alla lettera a) è mantenuta per il triennio successivo all’ultima erogazione. La pubblicazione degli altri dati previsti dalla legge è mantenuta per il triennio successivo alla data di pubblicazione.

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