Cassazione Civile, Ordinanza n. 23729/2026 del 21/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
Una persona, quale erede, aveva convenuto in giudizio la Repubblica federale di Germania chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra commessi durante la seconda guerra mondiale ai danni del padre, deportato e costretto ai lavori forzati dopo aver rifiutato l'arruolamento nelle truppe tedesche e repubblichine. Nel giudizio era intervenuto anche il Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla disciplina del c.d. fondo ristori. Dopo una prima declinatoria di competenza da parte del tribunale originariamente adito e la riassunzione davanti al tribunale dichiarato competente, quest'ultimo aveva a sua volta declinato la competenza in favore del Tribunale di Roma, applicando il criterio elaborato in precedente giurisprudenza sul forum destinatae solutionis collegato all'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza deducendo: 1) erronea applicazione di quel precedente, sostenendo che esso riguardava un caso diverso, in cui era stata chiamata direttamente in giudizio la Presidenza del Consiglio come parte originaria necessaria, mentre nel caso di specie l'azione era stata proposta solo contro lo Stato tedesco e la notifica al MEF serviva solo ai fini dell'art. 43; 2) violazione dell'art. 38 c.p.c., per tardività del rilievo del difetto di competenza territoriale da parte del giudice della riassunzione; 3) violazione dell'art. 45 c.p.c., per mancata rimessione d'ufficio della questione alla Corte di cassazione mediante conflitto negativo di competenza, anziché costringere la parte a promuovere il regolamento.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che, dopo la declinatoria del primo giudice e la riassunzione davanti al giudice indicato come competente, la mancata elevazione del conflitto ex art. 45 c.p.c. da parte di quest'ultimo e la sua ulteriore declinatoria hanno determinato il consolidamento della competenza in capo al tribunale della riassunzione. Per conseguenza ha dichiarato la competenza del Tribunale di Venezia, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio. I primi due motivi sono stati assorbiti. Il Ministero è stato condannato alle spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 281-decies c.p.c.
ricorso ex art. 281-decies cod. proc. civ.
norma utilizzata per introdurre il giudizio di merito davanti al tribunale
art. 171-ter c.p.c.
termine per memorie ex art.171-ter cod. proc. civ.
richiamato solo come disciplina delle scansioni processuali del giudizio di merito
art. 38 c.p.c.
Violazione dell’art. 38 cpc
dedotto come parametro per contestare la tempestività del rilievo officioso dell'incompetenza territoriale
art. 43 del decreto-legge n. 36 del 2022
art. 43 del D.L. n. 36 del 2022, convertito dalla L. n. 79 del 2022
norma speciale che disciplina l'esecuzione dei giudicati di condanna per i crimini di guerra tramite il fondo ristori e che, secondo la giurisprudenza richiamata, individua il tribunale di Roma quale foro destinato all'esecuzione nei casi in cui sia convenuto anche lo Stato italiano
L. n. 79 del 2022
convertito dalla L. n. 79 del 2022
legge di conversione del d.l. n. 36 del 2022
art. 47 c.p.c.
scrittura difensiva ex art. 47 cod. proc. civ.
disciplinato il regolamento di competenza e la difesa della parte resistente
art. 45 c.p.c.
Violazione dell’art. 45 cpc
la mancata elevazione del conflitto negativo da parte del giudice della riassunzione determina il consolidamento della competenza davanti a quest'ultimo
art. 7 del R.D. n. 1611/1933
ai sensi dell’art. 7 del R.D. n. 1611/1933
citato per escludere che l'intervento ad adiuvandum del Ministero comporti l'applicazione della regola del foro erariale
R.D. n. 1611/1933
art. 7 del R.D. n. 1611/1933
richiamato in relazione al diritto di intervento del Ministero a sostegno dello Stato estero
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente solo nella tassonomia non nel testo; non utilizzato
art. 45 cod. proc. civ.
regolamento d’ufficio, ex art. 45 cod. proc. civ.
il suo mancato esercizio, dopo la riassunzione, rende irrilevante una nuova declinatoria e consente alle parti di chiedere alla Cassazione di prendere atto del consolidamento della competenza
Massime di principio
- Se, dopo una declinatoria di competenza, la causa è riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice non solleva conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. ma declina a sua volta la competenza, la competenza si consolida davanti al giudice della riassunzione.
- In tale ipotesi, il regolamento di competenza proposto dalle parti ha la funzione di ottenere dalla Corte di cassazione una pronuncia sul consolidamento della competenza determinato dal mancato esercizio del potere di conflitto d'ufficio.
- La disciplina speciale relativa al fondo ristori e alla notificazione degli atti al Ministero dell'economia e delle finanze non trasforma automaticamente il Ministero in parte passivamente legittimata nel giudizio di cognizione, se l'azione risarcitoria è proposta solo contro lo Stato estero.
- Quando una norma speciale prevede un meccanismo di esecuzione o di intervento del Ministero a favore dello Stato estero, ciò non implica di per sé l'applicazione del foro erariale né l'esclusione delle regole ordinarie di competenza, salvo che la legge lo disponga espressamente.
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