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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2500/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 292, 321 e 322 c.p.p. e carenza/erronea motivazione sulla persistenza dei presupposti del sequestro, sostenendo che la sentenza di condanna del figlio (Nicola Antonio) costituisse fatto nuovo idoneo a revocare il vincolo reale sui beni intestati al padre e sul compendio aziendale (ditta Sherwood). Inoltre la difesa contestava la qualificazione normativa del sequestro, sostenendo che fosse stato disposto ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, e non dell'art. 240-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto che la censura costituisse in realtà richiesta di rivalutazione di merito e che l'atto di appello fosse generico e privo di autosufficienza. Il Tribunale di Catanzaro, benché con motivazione sintetica, aveva fornito spiegazione sufficiente sul mancato carattere di novità idoneo a superare il giudicato cautelare. La Cassazione ha osservato che la sentenza di condanna del figlio non aveva argomentato sulla titolarità dei beni intestati al padre né sulle contestate condotte di interposizione, limitandosi a confiscare i beni nella titolarità di Nicola Antonio, perciò la deduzione difensiva è risultata congetturale e apodittica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (comma 7)

    Norma invocata come titolo per misure patrimoniali finalizzate a contrastare il reato di associazione mafiosa; la Corte osserva che il provvedimento cautelare era fondato su presupposti non superati dalla sentenza del figlio, la quale non aveva escluso l'interposizione né la titolarità dei beni del padre

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamata nella vicenda come possibile diversa base normativa per misure patrimoniali; la sentenza osserva che la qualificazione normativa delle misure non sostituisce la necessità di argomentare specificamente la novità dei fatti a favore della revoca

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma menzionata come parte del quadro dei reati contestati; la decisione non entra nel merito della contestazione penale ma valuta la sufficienza delle argomentazioni ai fini cautelari

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento normativo ai concorsi di reato presente nel procedimento originario; non oggetto di specifica interpretazione nella decisione di Cassazione

  • art. 292 c.p.p.

    Citato dal ricorrente come violato; la Corte ha ritenuto la censura generica e non provata, per cui non integrativa di una violazione di legge rilevante ai fini di cassazione

  • art. 321 c.p.p.

    Richiamato nella censura sulla motivazione del provvedimento di sequestro; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito una motivazione minima coerente e non contraddittoria, escludendo la violazione contestata

  • art. 322 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali di sufficienza minima della motivazione e escluso l'insussistenza dei requisiti di motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese e, in caso di responsabilità per l'inammissibilità, la possibilità di infliggere sanzioni. La Corte ha applicato tale articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge: non serve chiedere una rinnovata valutazione di fatto o del merito.
  • Le impugnazioni cautelari devono essere autosufficienti e specifiche: occorre indicare con precisione i passaggi decisionali e i motivi per cui un fatto nuovo modifica il quadro cautelare.
  • La mera produzione di una sentenza lunga o l'allegazione generica di 'fatti nuovi' non basta; bisogna puntualizzare quale parte della motivazione del nuovo provvedimento esclude le ragioni del sequestro.
  • La condanna di un terzo (es. un figlio) non determina automaticamente la revoca del sequestro sui beni intestati al ricorrente se nella sentenza non si è espressamente trattata la titolarità o l'interposizione fittizia di quei beni.
  • Il difetto di motivazione integra violazione di legge solo se l'apparato argomentativo è del tutto assente o irrimediabilmente illogico; motivazioni sintetiche ma coerenti possono essere ritenute sufficienti.
  • Chi propone impugnazioni temerarie o evidentemente infondate rischia non solo di perdere il ricorso ma anche di essere condannato alle spese e a sanzioni per colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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