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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1964/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Er Rachdi Tarik era stato condannato per il reato di furto (art. 624 c.p.) dal Tribunale di Reggio Emilia — pena sospesa di 4 mesi e multa di 100 euro — per essersi impossessato di una cassetta contenente "gratta e vinci" dal Bar Piccadilly. In appello la condanna fu confermata; in cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) vizi di motivazione della Corte d'appello nella valutazione della condizione di procedibilità della querela, sostenendo che la denuncia orale della parte offesa non conteneva la volontà di perseguire e non poteva considerarsi querela; (2) vizi di motivazione nella mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p. (particolare tenuità del fatto), dato l'esiguo danno e l'assenza di tendenza del ricorrente alla delinquenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che la denuncia orale del 15 dicembre 2016 fosse priva di una chiara e inequivocabile manifestazione di volontà di perseguire il colpevole e che la Corte d'appello non potesse inferire tale volontà da atti o comportamenti successivi (es. dichiarazioni testimoniali rese anni dopo). Pertanto la condizione di procedibilità (querela) non sussisteva e l'azione penale non poteva essere iniziata. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo motivo, che non è stato esaminato nel merito.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata al fatto (furto). La Corte non ha contestato la qualificazione del reato, ma ha rilevato un vizio procedurale (mancanza di querela) che impedisce l'esercizio dell'azione penale.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Possibile causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di Cassazione ha ritenuto il relativo motivo assorbito dall'accoglimento del primo motivo e quindi non ha pronunciato una valutazione sostanziale sulla sua applicabilità.

  • art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione impugnati (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancanza di procedibilità per difetto di querela.

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Richiesta di una "dichiarazione" con cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda. La Corte ha affermato che tale volontà deve essere chiara ed inequivocabile nel momento della denuncia e non può essere ricavata da atti successivi se la denuncia è del tutto priva di indicazioni in proposito.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra denuncia e querela: la denuncia comunica il fatto, la querela esprime la volontà di perseguire; per i reati a querela la procedibilità dipende da una manifestazione chiara e tempestiva della volontà punitiva.
  • Una dichiarazione iniziale priva di espressa volontà di perseguire non può essere integrata, ai fini della procedibilità, da comportamenti o dichiarazioni intervenute successivamente; il giudice di merito valuta la querela, ma non può ricavare la volontà punitiva da elementi posteri se l'atto originario è del tutto privo di indicazioni.
  • Per la parte offesa: se si intende che l'autore sia perseguito, è importante manifestarlo chiaramente al momento della denuncia (o depositare querela formale) e far verbalizzare espressamente tale volontà.
  • Per la difesa: verificare sempre la presenza e la correttezza formale della querela nei reati procedibili a querela; l'assenza di querela è vizio insanabile che può condurre all'annullamento della sentenza anche senza rinvio.
  • Quanto all'applicazione dell'art. 131‑bis c.p., la valutazione sulla particolare tenuità richiede un esame sostanziale delle circostanze e dei precedenti; tuttavia tale questione può risultare assorbita se la controversia presenta vizi procedurali preliminari (es. difetto di querela).

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