Cassazione Penale, Sentenza n. 30420/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del G.i.p. che aveva convalidato l'arresto in flagranza e disposto gli arresti domiciliari per detenzione in concorso di sostanze stupefacenti (circa 7 kg di hashish, 256 g di marijuana e 81 g di cocaina). Il motivo principale del ricorso era la doglianza sulla configurabilità del reato: la Barollo sosteneva che la sua condotta fosse solo connivenza non punibile, non un concorso attivo, perché non vi sarebbero stati elementi che dimostrassero un apporto consapevole e positivo all'attività illecita (la fonte confidenziale indicava solo il coindagato; lei era rientrata dal lavoro poco prima; soggiornava occasionalmente; aveva giustificato parte del denaro; mancavano dichiarazioni che la indicassero come parte attiva).
La decisione
Il riesame ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente il quadro di indizi di concorso: convivenza con il coindagato da tre mesi, tentativo di eludere i controlli rifugiandosi in bagno, rinvenimento in cucina di materiale utile al confezionamento (panetto/marijuana/colore bianco/cartine/bilancino), stupefacente custodito in scatola vicino al divano in un monolocale di dimensioni ridotte, e la presenza di 10.000 euro in contanti di cui 3.200 rivendicati dalla ricorrente ma incongrui rispetto alla situazione reddituale e al conto corrente. La motivazione del Tribunale non è stata ritenuta manifestamente illogica e l'appellante si è limitata a proporre una lettura alternativa dei fatti, inammissibile in questa fase. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina l'obbligo di pagamento delle spese in caso di ricorso inammissibile; applicata per l'onere delle spese dovute dalla ricorrente e per il versamento alla Cassa delle Ammende.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Cited per i criteri di responsabilità e per valutare se il ricorso fosse presentato "colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa tali da escludere un equo versamento limitato alla somma stabilita (3.000 euro).
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024 (dep. 2025), Giaquinto, Rv. 287403-01
Principio di diritto secondo cui la distinzione tra concorso nella detenzione illecita e connivenza non punibile dipende dalla presenza di un apporto consapevole, positivo (morale o materiale) all'altrui progetto criminoso; la connivenza è invece comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale. Il Tribunale del riesame ha applicato questo principio per ritenere che gli elementi emersi (comportamenti, rinvenimenti e disponibilità di denaro) configurassero un concorso effettivo.
Massime di principio
- La distinzione tra concorso e connivenza: per qualificare la condotta come concorso è necessario un apporto consapevole e positivo (materiale o morale) che agevoli o garantisca l'attività illecita; la mera presenza o conoscenza occasionale non è sufficiente.
- Elementi oggettivi rilevanti in fase cautelare: rinvenimento di stupefacenti in luoghi accessibili, strumenti per il confezionamento, ingenti somme di denaro incongrue rispetto al tenore di vita e tentativi di elusione dei controlli sono indizi idonei a sostenere l'ipotesi di concorso anche in sede di misure cautelari.
- Valutazione delle giustificazioni: spiegazioni sulla provenienza del denaro o sul comportamento possono essere valutate e ritenute incongrue se non supportate da riscontri documentali (conto corrente, testimonianze affidabili), soprattutto quando sussistono indizi contrari.
- Limiti del sindacato in sede di riesame: il giudice del riesame valuta la sussistenza dei presupposti cautelari su base logica e convergente; un'interpretazione alternativa dei fatti non è sufficiente a ribaltare la decisione se la motivazione non appare manifestamente illogica o contraddittoria.
- Rischio di oneri per ricorsi infondati: i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e contributi alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; raccomandabile un rigoroso controllo preliminare delle prospettazioni difensive prima di impugnare.
- Criterio probatorio in fase cautelare: non è richiesta la prova definitiva del reato, ma indizi gravi, precisi e concordanti che giustifichino la misura; la presenza congiunta di più elementi che si rafforzano a vicenda può essere sufficiente per la misura cautelare.
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