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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30420/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del G.i.p. che aveva convalidato l'arresto in flagranza e disposto gli arresti domiciliari per detenzione in concorso di sostanze stupefacenti (circa 7 kg di hashish, 256 g di marijuana e 81 g di cocaina). Il motivo principale del ricorso era la doglianza sulla configurabilità del reato: la Barollo sosteneva che la sua condotta fosse solo connivenza non punibile, non un concorso attivo, perché non vi sarebbero stati elementi che dimostrassero un apporto consapevole e positivo all'attività illecita (la fonte confidenziale indicava solo il coindagato; lei era rientrata dal lavoro poco prima; soggiornava occasionalmente; aveva giustificato parte del denaro; mancavano dichiarazioni che la indicassero come parte attiva).

La decisione

Il riesame ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente il quadro di indizi di concorso: convivenza con il coindagato da tre mesi, tentativo di eludere i controlli rifugiandosi in bagno, rinvenimento in cucina di materiale utile al confezionamento (panetto/marijuana/colore bianco/cartine/bilancino), stupefacente custodito in scatola vicino al divano in un monolocale di dimensioni ridotte, e la presenza di 10.000 euro in contanti di cui 3.200 rivendicati dalla ricorrente ma incongrui rispetto alla situazione reddituale e al conto corrente. La motivazione del Tribunale non è stata ritenuta manifestamente illogica e l'appellante si è limitata a proporre una lettura alternativa dei fatti, inammissibile in questa fase. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'obbligo di pagamento delle spese in caso di ricorso inammissibile; applicata per l'onere delle spese dovute dalla ricorrente e per il versamento alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Cited per i criteri di responsabilità e per valutare se il ricorso fosse presentato "colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa tali da escludere un equo versamento limitato alla somma stabilita (3.000 euro).

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024 (dep. 2025), Giaquinto, Rv. 287403-01

    Principio di diritto secondo cui la distinzione tra concorso nella detenzione illecita e connivenza non punibile dipende dalla presenza di un apporto consapevole, positivo (morale o materiale) all'altrui progetto criminoso; la connivenza è invece comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale. Il Tribunale del riesame ha applicato questo principio per ritenere che gli elementi emersi (comportamenti, rinvenimenti e disponibilità di denaro) configurassero un concorso effettivo.

Massime di principio

  • La distinzione tra concorso e connivenza: per qualificare la condotta come concorso è necessario un apporto consapevole e positivo (materiale o morale) che agevoli o garantisca l'attività illecita; la mera presenza o conoscenza occasionale non è sufficiente.
  • Elementi oggettivi rilevanti in fase cautelare: rinvenimento di stupefacenti in luoghi accessibili, strumenti per il confezionamento, ingenti somme di denaro incongrue rispetto al tenore di vita e tentativi di elusione dei controlli sono indizi idonei a sostenere l'ipotesi di concorso anche in sede di misure cautelari.
  • Valutazione delle giustificazioni: spiegazioni sulla provenienza del denaro o sul comportamento possono essere valutate e ritenute incongrue se non supportate da riscontri documentali (conto corrente, testimonianze affidabili), soprattutto quando sussistono indizi contrari.
  • Limiti del sindacato in sede di riesame: il giudice del riesame valuta la sussistenza dei presupposti cautelari su base logica e convergente; un'interpretazione alternativa dei fatti non è sufficiente a ribaltare la decisione se la motivazione non appare manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Rischio di oneri per ricorsi infondati: i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e contributi alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; raccomandabile un rigoroso controllo preliminare delle prospettazioni difensive prima di impugnare.
  • Criterio probatorio in fase cautelare: non è richiesta la prova definitiva del reato, ma indizi gravi, precisi e concordanti che giustifichino la misura; la presenza congiunta di più elementi che si rafforzano a vicenda può essere sufficiente per la misura cautelare.

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