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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21538/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna lamentando violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p.) per essere stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili nonostante tali parti non avessero partecipato all'udienza di discussione orale del giudizio di rinvio. Ha dedotto che la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza non può sostituire la effettiva partecipazione al contraddittorio e all'esercizio delle facoltà difensive in udienza, richiedendo pertanto l'annullamento della statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto applicabile il principio consolidato secondo cui, quando il giudizio d'appello si svolge con trattazione orale, la parte che chiede la liquidazione delle spese deve avere effettivamente partecipato all'udienza o avere esercitato concretamente le facoltà difensive in essa (la mera produzione di conclusioni scritte fuori udienza è insufficiente). Avendo le parti civili non partecipato all'udienza del 03.10.2024, la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio alle parti civili (in particolare quelle ammesse al gratuito patrocinio), eliminando tale statuizione.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha invocato violazione di legge e vizio di motivazione per la statuizione sulle spese processuali.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    Il disposto presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione della parte civile al processo; la liquidazione delle spese a favore della parte civile richiede che questa abbia dato un contributo fattivo al contraddittorio (partecipazione effettiva o attività difensive in udienza).

Massime di principio

  • Quando l'appello è trattato oralmente, la parte civile deve partecipare effettivamente all'udienza o esercitare concretamente le facoltà difensive in quella sede per poter ottenere la liquidazione delle spese a carico dell'imputato.
  • La mera produzione telematica o scritta di conclusioni fuori udienza non è sufficiente a mantenere il diritto alla liquidazione delle spese se la parte civile non ha contribuito al contraddittorio in udienza.
  • Se il giudizio di rinvio riguarda esclusivamente profili penalistici (es. determinazione della pena o riconoscimento di circostanze attenuanti), la parte civile può non avere interesse a intervenire, poiché tali profili non incidono sulla responsabilità civile; ciò va valutato caso per caso.
  • Se si intende ottenere la condanna dell'imputato al rimborso delle spese, è prudente accertare e documentare la effettiva attività difensiva svolta dalla parte civile in udienza (presenza, discussione, richieste), specie se le parti sono ammesse al gratuito patrocinio.
  • Il giudice di merito deve motivare la decisione di liquidare le spese alle parti civili indicando la partecipazione effettiva e il contributo al contraddittorio; in mancanza, la statuizione è annullabile in Cassazione.

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