Sentenza n. 16653/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE - del provvedimento di inidoneità della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali, notificato in data 14 Ottobre 2025, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dal «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025» recante la seguente motivazione «Non ha dimostrato di aver raggiunto un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità »; - di tutti gli atti contenuti nel c.d. fascicolo attitudinale stilato in sede concorsuale durante e all'esito delle prove attitudinali nella parte in cui dichiarano la non idoneità sotto tale profilo del ricorrente, trasmessi dalla procedente in riscontro all'istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; - del provvedimento recante l'esito della valutazione attitudinale resa a seguito del colloquio effettuato dal ricorrente in data 14 Ottobre 2025 e trasmesso dalla procedente in riscontro all'istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; - del verbale stilato Commissione esaminatrice del concorso in sede collegiale e recante la valutazione complessiva delle prove psico attitudinali e del colloquio nella parte in cui dichiarano la non idoneità del ricorrente, stilato il 14 Ottobre 2025 e trasmesso dalla procedente in riscontro all'istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; -del decreto di formale esclusione, notificato al ricorrente a mezzo PEC il 16.10.2025, nella parte in cui viene decretata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale; - per quanto di ragione, del questionario orientativo compilato dal ricorrente il 14.10.2025 in sede di accertamento psico-attitudinale, trasmesso a seguito di istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; - ove occorrer possa e per quanto di ragione, del test psicoattitudinale MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2) somministrato al ricorrente in sede concorsuale il 14.10.2025, trasmesso a seguito di istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025 e dei relativi esiti; - ove occorrer possa, dell'art. 13 del bando con il quale è stato indetto il «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025»; - ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento recante i criteri di valutazione della prova attitudinale del «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025»; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota -OMISSIS- con la quale è stato programmato l'avvio del corso Formativo del 186° Corso Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria; -della graduatoria di merito del concorso, non ancora formata né pubblicata nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE - del provvedimento del Direttore Generale del 18 dicembre 2025, pubblicato in pari data sulla pagina web del sito istituzionale dedicato alla selezione, con cui sono state approvate le graduatorie finali del concorso pubblico, per esame e titoli, a complessivi n. 3246 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria e, in particolare, della graduatoria recante i vincitori del concorso per i posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente; -dell’allegato 3 al decreto del Direttore Generale del 18 dicembre 2025, pubblicato in pari data sulla pagina web del sito istituzionale dedicato alla selezione, recante i nominativi dei vincitori per l’aliquota uomini per i posti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente; -dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dedicato al concorso il 22 dicembre 2025 con il quale si è provveduto ad avviare il 186esimo corso formativo per allievi agenti della poizia penitenziaria e il relativo elenco nominativo recante le sedi di assegnazione, nella parte in cui non è presente il nominativo del ricorrente; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente. NONCHÉ PER L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI E PRECISAMENTE - del provvedimento di inidoneità della Commissione per l’accertamento dei requisiti attitudinali, notificato in data 14 Ottobre 2025, con il quale è stata formalizzata l’esclusione del ricorrente dal «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025» recante la seguente motivazione «Non ha dimostrato di aver raggiunto un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità »; - di tutti gli atti contenuti nel c.d. fascicolo attitudinale stilato in sede concorsuale durante e all’esito delle prove attitudinali nella parte in cui dichiarano la non idoneità sotto tale profilo del ricorrente, trasmessi dalla procedente in riscontro all’istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; - del provvedimento recante l’esito della valutazione attitudinale resa a seguito del colloquio effettuato dal ricorrente in data 14 Ottobre 2025 e trasmesso dalla procedente in riscontro all’istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; - del verbale stilato Commissione esaminatrice del concorso in sede collegiale e recante la valutazione complessiva delle prove psico attitudinali e del colloquio nella parte in cui dichiarano la non idoneità del ricorrente, stilato il 14 Ottobre 2025 e trasmesso dalla procedente in riscontro all’istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; -del decreto di formale esclusione, notificato al ricorrente a mezzo PEC il 16.10.2025, nella parte in cui viene decretata l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale; - per quanto di ragione, del questionario orientativo compilato dal ricorrente il 14.10.2025 in sede di accertamento psico-attitudinale, trasmesso a seguito di istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025; - ove occorrer possa e per quanto di ragione, del test psicoattitudinale MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2) somministrato al ricorrente in sede concorsuale il 14.10.2025, trasmesso a seguito di istanza di accesso agli atti in data 06.11.2025 e dei relativi esiti; - ove occorrer possa, dell’art. 13 del bando con il quale è stato indetto il «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025»; - ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento recante i criteri di valutazione della prova attitudinale del «Concorso a 3.246 posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile - 2025»; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota -OMISSIS- con la quale è stato programmato l’avvio del corso Formativo del 186° Corso Allievi Agenti della Polizia Penitenziaria; -della graduatoria di merito del concorso, non ancora formata né pubblicata nella parte in cui non è presente il nominativo di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche solo potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per 3.246 allievi agenti della Polizia penitenziaria del 2025; con motivi aggiunti, graduatoria finale e atti di avvio del 186° corso nella parte in cui non includono il candidato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale, formalizzato il 14 ottobre 2025 e seguito dal decreto di esclusione notificato il 16 ottobre 2025, nonché gli atti del fascicolo attitudinale, gli esiti dei test e del colloquio, il verbale collegiale, il bando e i criteri di valutazione. Con motivi aggiunti ha contestato anche le graduatorie finali approvate il 18 dicembre 2025 e gli atti di avvio del 186° corso, nella parte in cui non lo includevano. Il nucleo delle doglianze riguardava l’esternazione della valutazione: il ricorrente non contestava il potere discrezionale dell’Amministrazione, ma sosteneva che la motivazione esterna dovesse corrispondere al risultato dell’istruttoria e che una motivazione solo apparente non potesse sanare eventuali carenze istruttorie. Le doglianze erano inoltre sostenute da perizie o relazioni successive al colloquio. Il giudizio negativo era motivato con il mancato raggiungimento di un livello evolutivo adeguato quanto a maturazione, esperienza di vita, tratti caratteriali e senso di responsabilità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, confermando l’esclusione. Ha ribadito che il giudizio attitudinale è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato solo in presenza di evidente incongruità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto, profili non riscontrati. Esaminando il procedimento nel suo complesso, ha ritenuto che le valutazioni delle diverse professionalità, formulate collegialmente, convergessero sull’inidoneità e fossero congruamente motivate mediante le aggettivazioni utilizzate e il riferimento agli elementi critici emersi, anche in rapporto prognostico alle attitudini richieste per il ruolo. Sono stati richiamati, tra gli elementi valutativi, le risposte con cui il candidato si era definito «diffidente» rispetto a persone di altra nazionalità e rispetto a come riteneva di essere giudicato da persone appena conosciute. La motivazione non deve ripercorrere il colloquio risposta per risposta, purché esponga anche sinteticamente gli elementi che sostengono la prognosi di inidoneità. Le perizie e relazioni successive al colloquio non possono riprodurre né sovvertire il giudizio attitudinale riferito al momento della prova. Spese compensate.
Massime di principio
- Il giudizio di idoneità attitudinale reso nell’ambito di un concorso, in quanto espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi competenti, è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dell’evidente incongruità, della manifesta irragionevolezza o dell’errore su elementi di fatto.
- Per verificare la legittimità di un giudizio attitudinale, il giudice deve considerare gli atti dell’intero procedimento e non arrestarsi alla sola motivazione formale del provvedimento conclusivo; la valutazione collegiale può risultare congruamente motivata attraverso una sintesi degli elementi critici emersi dai test e dal colloquio, riferiti alle attitudini richieste dal ruolo.
- La motivazione di un giudizio attitudinale negativo non deve necessariamente riportare il colloquio risposta per risposta: è sufficiente che esponga, anche sinteticamente, gli elementi che sostengono la prognosi di inidoneità rispetto alle funzioni da svolgere.
- Perizie o relazioni redatte successivamente alla prova attitudinale non possono riprodurre il giudizio riferito al momento del colloquio né, per ciò solo, infirmare la valutazione amministrativa.
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