Cassazione Penale, Sentenza n. 32379/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui la Corte di appello di Roma aveva rigettato la sua istanza relativa al provvedimento di determinazione delle pene concorrenti emesso dalla Procura generale. Deduceva, da un lato, che non fosse stato computato il presofferto riferito a una condanna del Tribunale di Ragusa e, dall’altro, che non fosse stata rideterminata la pena residua, assumendo che un delitto oggetto di una successiva sentenza della Corte di appello fosse ormai estinto per prescrizione. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione dell’art. 657 c.p.p. e motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale non avesse esplicitato il percorso logico seguito e si fosse limitata a richiamare per relationem il parere del Procuratore generale. Ha inoltre censurato nel merito il mancato riconoscimento del presofferto, affermando di avere espiato nel 2016 un periodo di detenzione presso il carcere di Cassino in relazione alla sentenza del Tribunale di Ragusa, e ha invocato un’analisi distinta dei singoli episodi criminosi e delle relative tempistiche processuali. La Corte di appello aveva rilevato che il detenuto era stato ristretto per altro titolo definitivo dal 14 dicembre 2014 al 24 agosto 2017 e che la prescrizione non era maturata al momento della sentenza, considerati il reato di furto pluriaggravato e la recidiva qualificata ai sensi dell’art. 99, quarto comma, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo frammentario, disorganico e non chiaramente correlato alla motivazione dell’ordinanza impugnata. Il difensore non aveva esposto compiutamente le questioni né aveva allegato gli atti richiamati, necessari a verificare il percorso critico prospettato e a rendere ostensibili le censure. Tale carenza ha determinato un difetto di specificità dell’impugnazione, rilevante ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 657 c.p.p.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione al computo del presofferto e alla determinazione della pena da espiare; la Corte non ha esaminato nel merito la censura, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di specificità.
art. 581 c.p.p.
La norma è stata richiamata quale fondamento del requisito di specificità dei motivi di impugnazione; deduzioni frammentarie, disorganiche e non correlate alla decisione impugnata non soddisfano tale requisito.
art. 591 c.p.p.
La Corte ha ricondotto il difetto di specificità dei motivi alla sanzione processuale dell’inammissibilità dell’impugnazione.
art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 616 c.p.p.
In presenza di una causa di inammissibilità imputabile al ricorrente, non esclusa da elementi contrari, è stata disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 157 c.p.
La Corte territoriale aveva escluso la maturazione della prescrizione al momento della sentenza, avuto riguardo al furto pluriaggravato e alla recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, c.p.; la Corte di cassazione non ha riesaminato tale profilo nel merito.
art. 99, quarto comma, c.p.
La recidiva qualificata è stata considerata dalla Corte territoriale ai fini della verifica della maturazione del termine di prescrizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve esporre motivi specifici, coerenti e perspicui, chiaramente correlati alla motivazione del provvedimento impugnato; deduzioni frammentarie, disorganiche o non intellegibili determinano l’inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Quando il ricorso richiama atti o documenti ritenuti decisivi, il ricorrente deve allegarli o comunque renderne verificabile il contenuto, così da consentire alla Corte di cassazione di controllare il percorso argomentativo e la fondatezza delle censure.
- La mera critica al contenuto della decisione non è sufficiente se il ricorrente non illustra compiutamente la questione dedotta e non dimostra il rapporto tra la censura e la motivazione del provvedimento impugnato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo l’accertamento di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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