Cassazione Civile, Ordinanza n. 21747/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Due proprietari di terreni hanno convenuto in giudizio i proprietari del sedime di una strada interpoderale, oltre ad altri soggetti e alla Regione, deducendo di avere esercitato per oltre venti anni il passaggio pedonale e carrabile su quel tracciato e chiedendo che fosse accertato l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio. In subordine hanno chiesto la costituzione coattiva della servitù ex art. 1051 c.c., sostenendo che i loro fondi fossero interclusi e che quello indicato costituisse l'unico accesso utile. I convenuti hanno contestato la domanda e hanno eccepito la cessazione della servitù per non uso. Il tribunale ha accolto la domanda principale; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo non provata con precisione l'esistenza e la durata del possesso ultraventennale su un tracciato identificato con certezza e negando altresì la prova dei presupposti per la servitù coattiva. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: erronea applicazione delle norme processuali e sostanziali sulla prova e sull'usucapione della servitù, per avere la corte territoriale fatto cattivo uso del principio di non contestazione e omesso di valutare documenti rilevanti (tra cui una relazione di sopralluogo dell'anno 1992 e una consulenza in esecuzione immobiliare); inoltre, nullità della sentenza per motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi; infine, violazione delle norme sull'appello per mancata motivazione sul rigetto della domanda subordinata di servitù coattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i primi due motivi perché la corte d'appello ha utilizzato il principio di non contestazione per ritenere ammessi fatti che erano stati invece espressamente negati dagli attori nella memoria ex art. 183 c.p.c., e ha omesso di considerare un documento potenzialmente decisivo, ossia la relazione dell'ispettore di P.S. che descriveva nel 1992 un viottolo esistente, seppure ristretto, con accesso da corso Matteotti. Ha inoltre accolto il terzo motivo, osservando che la corte d'appello non aveva motivato il rigetto della domanda subordinata di costituzione coattiva della servitù, limitandosi a un'affermazione apodittica sulla mancanza di prova dell'assenza di accessi alternativi meno gravosi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione può operare solo per fatti che la parte abbia effettivamente lasciato incontestati; non può essere esteso a circostanze espressamente negate nelle difese.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito, ma deve essere esercitata correttamente e senza travisare il perimetro della non contestazione.
art. 132 c.p.c.
La motivazione deve rendere intellegibile il percorso logico della decisione.
art. 111 Cost.
La decisione deve essere sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere la ratio decidendi.
art. 1031 c.c.
Richiamato in relazione alla disciplina generale delle servitù, quale base normativa dell'invocata tutela.
art. 1032 c.c.
Richiamato in relazione alla disciplina generale delle servitù.
art. 1051 c.c.
La servitù coattiva di passaggio richiede la prova dell'interclusione o della mancanza di accessi alternativi meno gravosi.
art. 1063 c.c.
Richiamato quale norma sulla servitù di passaggio e sul contenuto della tutela invocata.
art. 1064 c.c.
Richiamato quale norma sulla servitù di passaggio.
art. 1065 c.c.
Richiamato quale norma sulla servitù di passaggio.
art. 1067 c.c.
Richiamato quale norma sulle servitù.
art. 1158 c.c.
Richiamato a sostegno dell'usucapione della servitù di passaggio.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'esistenza, il contenuto e la durata del possesso utile all'usucapione resta a carico di chi lo allega.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel motivo concernente l'appello e la nullità della decisione.
art. 343 c.p.c.
Richiamato nel motivo concernente l'appello incidentale e il trattamento della domanda subordinata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consentiva la denuncia di violazione di legge, proposta in relazione alla disciplina dell'usucapione e della servitù coattiva.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Consentiva la denuncia di nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente o errori processuali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 183 c.p.c.
Le difese svolte nella memoria hanno escluso che alcune circostanze potessero ritenersi ammesse per non contestazione.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione opera solo entro il perimetro dei fatti realmente non contestati; non può essere utilizzato per attribuire valore di ammissione a circostanze che la parte abbia espressamente negato nelle difese ritualmente depositate.
- Nelle controversie sull'usucapione di una servitù di passaggio, il giudice deve verificare con precisione l'esistenza del tracciato, il suo concreto esercizio per il tempo utile e la continuità del possesso, senza fondare la decisione su ricostruzioni meramente approssimative o contraddittorie.
- La motivazione è apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, specie se omette di confrontarsi con un documento potenzialmente decisivo e specificamente discusso tra le parti.
- La domanda di servitù coattiva di passaggio non può essere respinta con formule generiche: il giudice deve accertare e motivare in modo puntuale l'esistenza o meno dell'interclusione e l'eventuale presenza di accessi alternativi meno gravosi.
- Chi invoca l'usucapione di una servitù o la costituzione coattiva deve fornire prova rigorosa dei relativi presupposti; tuttavia il giudice non può eludere tale verifica attraverso una non contestazione erroneamente presunta o attraverso una motivazione solo assertiva.
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