Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4132/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva respinto il ricorso contro l’inefficacia della SCIA in sanatoria, la riedizione dell’ordinanza di ripristino e l’ordinanza di demolizione di opere realizzate in area paesaggisticamente vincolata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR che aveva respinto l’impugnazione dei provvedimenti comunali con cui era stata dichiarata l’inefficacia della SCIA in sanatoria presentata il 2 luglio 2021, era stata nuovamente emessa l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi del 6 aprile 2021 ed era stato assegnato il termine di novanta giorni per il ripristino. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 10-bis e 21-septies della l. 241/1990, del giusto procedimento e del giudicato, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi prima di adottare il provvedimento inibitorio, anche in esecuzione della precedente sentenza del TAR che aveva annullato l’archiviazione della SCIA in sanatoria per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Con il secondo motivo hanno sostenuto che, per effetto del decorso del termine previsto per la SCIA in sanatoria, si sarebbe formato un titolo abilitativo tacito, con conseguente necessità di un procedimento di secondo grado per rimuoverlo. Con il terzo motivo hanno censurato il richiamo all’art. 167 del d.lgs. 42/2004, affermando che il Comune non avrebbe esercitato il potere relativo alla compatibilità paesaggistica e che il TAR avrebbe deciso su un potere non esercitato; hanno inoltre contestato la ritenuta insanabilità delle opere. Con il quarto motivo hanno dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando l’omessa pronuncia del TAR su plurime censure. Sono stati inoltre riproposti i motivi formulati in primo grado, relativi ai provvedimenti edilizi e alla demolizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo, ha escluso che l’omessa comunicazione dei motivi ostativi potesse determinare l’illegittimità del provvedimento, poiché l’attività repressiva degli abusi edilizi ha carattere vincolato: il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso e il riesercizio del potere non avrebbe comunque potuto attribuire agli interessati il bene della vita richiesto. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che gli interventi, realizzati in area vincolata, non fossero assentibili in radice mediante SCIA in sanatoria; pertanto non poteva essersi formato alcun titolo abilitativo per silentium. Ha inoltre ribadito che l’art. 167 del d.lgs. 42/2004 non consente la sanatoria paesaggistica postuma degli abusi realizzati in area vincolata quando comportino nuove volumetrie. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il riferimento all’art. 167 contenuto nella sentenza del TAR costituiva una ricostruzione degli elementi del quadro inibitorio e non l’esercizio giudiziale di un potere amministrativo non esercitato. Il quarto motivo è stato respinto perché generico e indimostrato: gli appellanti non avevano indicato quali specifiche censure sarebbero state omesse. I motivi riproposti del ricorso di primo grado sono stati in parte assorbiti e in parte respinti; in particolare, il Collegio ha ritenuto sufficientemente dettagliata l’ordinanza di demolizione e generiche le ulteriori censure. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    stante l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’illegittimità del provvedimento quando l’attività amministrativa è vincolata e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La disposizione è stata richiamata dagli appellanti, ma la sentenza non accerta una causa di nullità del provvedimento.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La SCIA in sanatoria non può produrre effetti abilitativi rispetto a interventi edilizi realizzati in area vincolata e non sanabili in radice.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Non consente la sanatoria paesaggistica postuma degli abusi realizzati in area vincolata quando comportino la realizzazione di nuove volumetrie, senza distinzione tra volume tecnico e altro volume.

  • art. 39 d.lgs. 104/2010

    È stato richiamato con riferimento alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato richiamato con riferimento alla dedotta omessa pronuncia su specifiche censure; la doglianza è stata respinta perché generica.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione esercita un potere vincolato di repressione di abusi edilizi, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l’illegittimità dell’atto se il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso e il riesercizio del potere non avrebbe potuto condurre all’attribuzione del bene della vita richiesto dal privato.
  • La SCIA in sanatoria non determina la formazione di un titolo abilitativo tacito quando gli interventi edilizi, realizzati in area paesaggisticamente vincolata, siano radicalmente esclusi dalla sanatoria prevista dalla disciplina edilizia e paesaggistica.
  • L’art. 167 del d.lgs. 42/2004 non consente la sanatoria paesaggistica postuma di abusi realizzati in area vincolata che comportino nuove volumetrie; tale preclusione opera senza distinguere tra volume tecnico e altre tipologie di volume.
  • In sede di appello, la censura di omessa pronuncia è inammissibile o infondata se l’appellante non individua specificamente le domande o le censure che il giudice di primo grado avrebbe omesso di esaminare.
  • La riproposizione di motivi di primo grado può essere assorbita quando la decisione sui motivi d’appello definisce in senso incompatibile le questioni riproposte; le censure generiche e non ancorate a dati fattuali determinati non possono essere accolte.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.