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Sentenza

Sentenza del 02/03/2018 n. 4967 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava le cartelle di pagamento relative alla TIA/TARSU, in particolare quella per l'anno 2012, sostenendo che gli imballaggi terziari prodotti fossero rifiuti speciali non assimilabili e quindi non soggetti al tributo. Deduceva inoltre l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo senza previo avviso di accertamento, poiché aveva presentato una denuncia e richiesto il riconoscimento di un'agevolazione o esenzione fondata sulle diverse condizioni di tassabilità dei rifiuti. La Corte ha ritenuto assorbente il motivo relativo alla necessità dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente limitatamente al sesto motivo, dichiarando assorbiti gli altri motivi, inclusi quelli relativi alla natura degli imballaggi, alla sospensione del giudizio, all'applicazione della normativa ambientale, all'IVA e alle questioni di costituzionalità. Ha stabilito che, quando il contribuente abbia richiesto un'agevolazione o esenzione e la maggiore pretesa tributaria derivi dal suo diniego, il concessionario non può iscrivere direttamente a ruolo il tributo senza notificare previamente un motivato avviso di accertamento. La cartella per il 2012 è stata quindi ritenuta illegittima. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della società contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la resistente è stata condannata a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70

    Impone al contribuente di presentare la denuncia relativa ai locali e alle aree tassabili, nonché alle condizioni di tassabilità e alle loro eventuali variazioni.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71

    Richiede l'emissione di un avviso di accertamento in caso di denuncia infedele o incompleta, omessa denuncia oppure diniego di riduzioni o agevolazioni richieste dal contribuente. L'avviso deve essere motivato.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72

    Disciplina la riscossione mediante ruolo. La riscossione diretta tramite cartella è possibile quando non occorre modificare o accertare le condizioni dichiarate; non è invece sufficiente quando il tributo deriva dal diniego di un'agevolazione o dalla modifica della posizione dichiarata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39

    Prevede la sospensione del processo tributario quando la decisione dipende dalla definizione di un'altra controversia pregiudiziale.

  • Art. 295 c.p.c.

    Riconosce la sospensione necessaria del processo civile quando la decisione dipende da una controversia pregiudiziale pendente.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62

    È stato invocato dalla contribuente per sostenere l'esclusione dalla TARSU dei rifiuti speciali non assimilabili, ma la Corte non ha deciso tale questione, ritenendola assorbita.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 195

    È stato invocato in relazione ai divieti di assimilazione e alla gestione degli imballaggi, ma la questione non è stata esaminata nel merito poiché il ricorso è stato accolto per un vizio procedurale.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Rileva per l'obbligo di motivazione degli atti tributari, richiamato nella disciplina dell'avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Quando l'ente impositore intende recuperare un tributo in misura diversa da quella risultante dalla denuncia del contribuente, deve normalmente notificare un avviso di accertamento motivato prima della cartella.
  • La cartella può essere emessa direttamente solo quando si tratta di una mera liquidazione basata su dati già dichiarati e non contestati, senza modificare le condizioni di tassabilità.
  • Il diniego, anche implicito, di un'agevolazione, riduzione o esenzione richiesta dal contribuente costituisce una modifica sostanziale della sua posizione e impone il previo avviso di accertamento.
  • Una contestazione giudiziale dell'agevolazione non sostituisce l'avviso di accertamento: l'ente deve formalizzare il diniego con un atto motivato, impugnabile dal contribuente.
  • Se il contribuente ha presentato una denuncia di variazione relativa alle condizioni di tassabilità, l'ente non può attribuirgli automaticamente un tributo diverso senza accertare e motivare la variazione.
  • Quando esiste un giudizio pregiudiziale sulla medesima questione tributaria, il giudice può dover sospendere il procedimento dipendente; tuttavia, un vizio autonomo della cartella, come l'assenza del previo accertamento, può essere sufficiente per definire la causa.
  • La sentenza non stabilisce in via generale che gli imballaggi terziari siano sempre esclusi dalla TIA/TARSU: tale questione è rimasta assorbita e deve essere valutata secondo la normativa applicabile, la disciplina locale e la prova delle concrete condizioni di produzione e smaltimento.

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