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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05716/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione al precetto notificato agli eredi di un mutuatario deceduto, con cui era stato intimato il pagamento del residuo debito derivante da un mutuo ipotecario e dal saldo di un conto corrente collegato. Gli opponenti deducevano che, alla stipula del mutuo, fossero stati convenuti interessi superiori al tasso soglia di legge, perché il tasso corrispettivo, sommato al tasso moratorio e ad altre spese, avrebbe superato la soglia antiusura; chiedevano quindi la nullità del contratto o delle clausole sugli interessi, la restituzione delle somme indebitamente percepite e il risarcimento dei danni. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'appello degli eredi, dichiarando la nullità della clausola sul regime degli interessi moratori perché, interpretando il contratto, aveva ritenuto che esso prevedesse un meccanismo di cumulo diretto tra interessi corrispettivi e moratori, con superamento del tasso soglia. La banca ha ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sugli interessi e della disciplina antiusura, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente sommato interessi corrispettivi e moratori; 2) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c., lamentando che fosse stata erroneamente affermata la mancata prova dell'assenza di cumulo e che fosse stato invertito l'onere della prova; 3) violazione delle norme sugli interessi e sulla nullità della clausola, sostenendo che, anche a voler ritenere nulla la clausola moratoria, dovessero comunque rimanere dovuti gli interessi corrispettivi, che da soli sarebbero stati sotto soglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello non aveva affermato in astratto la sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso moratorio, ma aveva accertato in concreto, mediante interpretazione della clausola contrattuale, che quel contratto prevedeva un cumulo diretto dei due tassi. Il richiamo al principio, pure condiviso dalla Corte, secondo cui antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi sia ai moratori ma non consente una sommatoria automatica, era quindi inconferente rispetto all'accertamento di fatto compiuto in appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché eterogeneo, privo di specificità e comunque incapace di aggredire la ratio della decisione: la Corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva ritenuto provato il cumulo sulla base del testo contrattuale, senza che tale accertamento fosse stato utilmente censurato. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro una statuizione non adottata, poiché la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità della clausola relativa al cumulo degli interessi, senza affermare o negare in modo autonomo la debenza degli interessi corrispettivi in sé. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 1224 c.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di interessi moratori e disciplina del ritardo nell'adempimento

  • art. 1282 c.c.

    evocato dalla ricorrente in relazione agli interessi sulle somme liquide ed esigibili

  • art. 2, comma 4, L. n. 108/1996

    richiamato dalla ricorrente per la disciplina antiusura e il tasso soglia

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare asseriti vizi di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo

  • art. 1224, primo comma, c.c.

    evocato nel terzo motivo

  • art. 1469-bis c.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte vi fondi la decisione

  • art. 1815, secondo comma, c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di pattuizioni usurarie

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere probatorio

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in relazione al difetto di specificità del ricorso

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    indicati come base del rito camerale

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater

Massime di principio

  • In tema di mutuo bancario, la verifica dell'usurarietà non può essere impostata in via astratta sulla base di una sommatoria automatica tra interessi corrispettivi e moratori; occorre distinguere il principio generale dall'accertamento concreto del contenuto della singola clausola contrattuale.
  • Se il giudice di merito interpreta il contratto e accerta in fatto che le parti hanno pattuito un meccanismo di cumulo diretto tra interessi corrispettivi e moratori, tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti propri del giudizio di legittimità e non può essere contrastato con doglianze generiche o astratte.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. non è fondata quando il giudice di merito non ha invertito l'onere della prova, ma ha ritenuto raggiunta la prova del fatto costitutivo o della clausola contestata sulla base del testo contrattuale e del materiale istruttorio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile se si limita a prospettare una diversa questione o una diversa ricostruzione non adottata dal giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo diretto contro una statuizione inesistente, espressa o implicita, nella decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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