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Sentenza

Sentenza n. 359/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 150/2025, emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 771/2024, pubblicata il 24.06.2025 e notificata in data 30.06.2025, non appellata e passata in giudicato il 30.07.2025;

Giustizia amministrativa202500940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, relativa all’accredito dell’importo sulla carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 150/2025 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 giugno 2025, notificata il 30 giugno 2025, non appellata e divenuta irrevocabile il 30 luglio 2025. Successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha accreditato l’importo dovuto sulla carta elettronica del docente. I ricorrenti, ritenendo così integralmente soddisfatta la pretesa azionata, hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite. L’avvenuta esecuzione non è stata contestata dalle amministrazioni resistenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’avvenuta esecuzione del giudicato e l’integrale soddisfazione della pretesa avessero eliminato l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, liquidate complessivamente in 600 euro, oltre IVA, CPA e spese forfettarie. Il giudice ha tuttavia considerato, nella quantificazione, che l’Amministrazione aveva adempiuto dopo la proposizione del ricorso, evitando ulteriori aggravi di spesa e attività giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario; il giudizio si è definito per effetto dell’intervenuta esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta.
  • Quando l’amministrazione adempie dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico, poiché l’adempimento sopravvenuto ha reso inutile la prosecuzione del giudizio; nella liquidazione il giudice può tuttavia tener conto del fatto che l’adempimento abbia evitato ulteriori attività e aggravi processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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