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Sentenza

Sentenza del 03/02/2020 n. 353 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta sulla pubblicità - segni distintivi su autovetture di vigilanza privata - si applica. Vigilanza privata - autovetture - apposizione di segni distintivi - imposizione del TULPS - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Imposizione dell'imposta sulla pubblicità sulle scritte e loghi apposti sulle fiancate degli automezzi in servizio di vigilanza privata. La CTP aveva ritenuto che i contrassegni fossero obbligatori per il TULPS e quindi esenti; l'appellante ha contestato sostenendo che le scritte (nome società, numero di telefono, sito web, servizio offerto) hanno funzione pubblicitaria e sono imponibili ai sensi del D.Lgs. n.507/1993.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello proposto da I. srl, ritenendo che i segni distintivi sulle autovetture svolgono funzione pubblicitaria (promuovono l'immagine e i servizi della società, essendo visibili a un numero indeterminato di soggetti durante la circolazione). Ha quindi confermato l'avviso di accertamento relativo all'imposta sulla pubblicità nei confronti della appellata (I. spa). Inoltre ha rilevato che le superfici delle scritte superano il limite di mezzo metro quadro previsto per l'esenzione e, perciò, non possono rientrare nell'esenzione di cui all'art. 17 comma 1 lett. i). Ha condannato l'appellata al pagamento delle spese in favore dell'appellante, liquidate in euro 1.700,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (imposta sulla pubblicità) - art. 5

    Art. 5 individua il presupposto impositivo nella diffusione di messaggi pubblicitari; la sentenza applica il requisito astratto della possibilità del messaggio di raggiungere un numero indeterminato di destinatari (anche quando veicolato da mezzi circolanti).

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (imposta sulla pubblicità) - art. 17 comma 1 lett. i)

    "le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie"

    La norma prevede l'esenzione per segni la cui esposizione è obbligatoria per legge e che non eccedano 0,5 mq; la Corte ha ritenuto che, nel caso in esame, non ricorre l'obbligo normativo e le dimensioni superano il limite, escludendo l'esenzione.

  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

    Il giudice ha escluso che il TULPS imponga l'apposizione dei segni così come risultano sui mezzi di vigilanza privata; quindi non si può ricondurre la loro esposizione a un obbligo di legge che determinerebbe l'esenzione.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez.5, Sentenza n. 31707 del 07/12/2018

    Richiamato il principio secondo cui il presupposto impositivo si valuta sulla concreta idoneità del messaggio (anche visivo) a raggiungere un pubblico indeterminato in rapporto all'ubicazione; applicato alle scritte su mezzi circolanti, queste risultano astrattamente idonee a costituire pubblicità.

Massime di principio

  • La qualificazione come 'pubblicità' si basa sulla funzione del messaggio: se le scritte/loghi sul mezzo promuovono l'immagine o i servizi dell'impresa (es. nome commerciale, numero telefono, sito), sono imponibili anche se applicate su veicoli di servizio.
  • L'esenzione per segni obbligatori opera solo quando esista un obbligo di legge o regolamento che impone l'esposizione; l'asserito scopo identificativo non è sufficiente se non sorretto da una norma che renda l'apposizione obbligatoria.
  • La natura itinerante dei mezzi (circolazione su strada) aumenta l'idoneità del messaggio a raggiungere un pubblico indeterminato e quindi l'integrazione del presupposto impositivo.
  • Per beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 17 comma 1 lett. i) è necessario anche rispettare il limite dimensionale (mezzo metro quadrato); il superamento di tale soglia esclude l'esenzione.
  • In caso di contestazione fiscale sui segni distintivi degli automezzi, il contribuente deve dimostrare l'esistenza di un obbligo normativo specifico o che le scritte rientrano nei limiti dimensionali previsti per l'esenzione; altrimenti l'ente accertatore può legittimamente qualificare la comunicazione come pubblicità e richiedere l'imposta.

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