Cassazione Penale, Sentenza n. 34455/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso la comunità "Liberi di volare". Il difensore deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. e degli artt. 310, 275, 284 c.p.p. e 575 c.p. per errata applicazione della legge e carenza di motivazione, lamentando che il tribunale non avrebbe valutato i nuovi elementi prodotti (confessione dell'imputato, percorso socio-rieducativo proposto e la disponibilità della comunità paracarceraria) idonei a vincere la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente la persistenza del pericolo di recidiva e l'inadeguatezza della misura meno afflittiva. La decisione si fonda sulla gravità e sulle modalità del fatto (omicidio commesso per futili motivi, l'indagato si era allontanato e poi era tornato armato con un coltello a farfalla di grandi dimensioni), sulla valutazione negativa delle dichiarazioni confessorie rese dopo l'arresto in flagranza e sulla presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere per il reato di omicidio ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p. La Corte ha altresì ritenuto che non siano emersi fatti nuovi "in melius" tali da giustificare la sostituzione della misura. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; invio alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione di adeguatezza della misura custodiale in carcere per il reato di omicidio
La Corte conferma che per il reato di omicidio opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere; solo fatti nuovi e migliorativi del quadro indiziario possono giustificare la sostituzione con misura meno afflittiva.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme e carenza/mancanza di motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile nel merito perché l'ordinanza impugnata contiene una motivazione logica e congrua delle ragioni del rigetto.
art. 575, cod. pen.
Reato contestato: la gravità del delitto influenza la valutazione cautelare e rende più stringente la presunzione di adeguatezza della misura custodiale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. legge n. 176 del 2020)
il ricorso è stato trattato... senza l'intervento delle parti che hanno concluso per iscritto
Previsione procedurale che consente il trattamento del ricorso senza udienza con intervento scritto delle parti; rispettata nella trattazione del procedimento.
art. 94, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento formale per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (provvedimenti relativi alla custodia cautelare).
art. 284 e art. 310, cod. proc. pen.
Richiamate dal ricorrente nel mezzo di impugnazione (probabilmente quali riferimenti alla motivazione e alle misure cautelari), ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato gli elementi probatori e cautelari, non ravvisando carenza motivazionale o errore di diritto.
Massime di principio
- Per i delitti di particolare gravità (es. omicidio) opera una presunzione relativa che la custodia in carcere sia la misura più idonea; la difesa deve fornire elementi nuovi e significativi "in melius" per superarla.
- La semplice confessione resa dopo l'arresto non è automaticamente idonea a dimostrare un mutamento della personalità o il venir meno del pericolo di recidiva, specialmente se accompagnata da versioni non coerenti con i fatti materiali.
- La valutazione del giudice della cautela si fonda sulle modalità del fatto e sulla personalità emersa dall'istruttoria; atti di violenza premeditati o l'uso di armi portate senza giustificazione aggravano il rischio cautelare.
- L'offerta di un percorso socio-rieducativo o l'assegnazione a una comunità non sostituisce la custodia se non sono dimostrati affidabilità e concreti elementi che riducano il rischio di reiterazione del reato.
- Il decorso del tempo in regime cautelare può essere considerato, ma se il periodo è breve rispetto alla gravità del fatto e non emergono fatti nuovi favorevoli, non è sufficiente a giustificare la sostituzione della misura.
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