Ordinanza n. 696/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento di esclusione (PI008840-26) adottato nei confronti della Ludeca srl in qualità di mandataria del RTI LUDECA–GESAN nella procedura aperta per l’affidamento Triennale del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa (Contact Center, Front Office e back Office); b) dell’eventuale verbale della Commissione di gara nella parte in cui dispone l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura; c) di ogni altro atto connesso in preordine e conseguenza, comunque lesivo degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LUDECA S.R.L. IN QUALITA' DI MANDATARIA DEL RTI LUDECA-GESAN il 27\2\2026 : Per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) della deliberazione n. 109 del 18.2.2026 con la quale l’Ospedale dei Colli in qualità di Stazione appaltante ha aggiudicato l’affidamento Triennale del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa (Contact Center, Front Office e back Office); b) di ogni altro atto connesso in preordine e conseguenza, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento triennale del servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie e cassa, nonché successiva aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, mandataria di un RTI, ha impugnato l'esclusione dalla gara e, con motivi aggiunti, l'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante. L'esclusione è stata motivata dalla mancata osservanza del numero minimo di 11 sportelli previsto dal capitolato, ritenuta dalla stazione appaltante una difformità dell'offerta tecnica tale da evidenziare l'inadeguatezza del progetto e da giustificare l'esclusione, anziché la mera penalizzazione in sede di attribuzione del punteggio. In sede cautelare la ricorrente ha contestato tale determinazione, prospettando altresì che la soluzione relativa a 5 sportelli fosse stata indicata solo transitoriamente per il periodo di collocazione delle postazioni presso l'Ospedale Cotugno. Il TAR ha rilevato che, a prescindere da tale specifica questione, dall'offerta tecnica risultava effettivamente proposta la disponibilità di sole 10 postazioni per il presidio delle attività di front office, in luogo delle 11 minime richieste dalla lex specialis.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza dei presupposti necessari alla sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto decisivo, sulla base della documentazione disponibile, che l'offerta tecnica prevedesse 10 postazioni anziché le 11 minime stabilite dal capitolato, risultando quindi difforme dai requisiti minimi della lex specialis. La questione della natura transitoria della soluzione relativa a 5 sportelli è stata lasciata in disparte, poiché comunque non incideva sul dato documentale delle 10 postazioni offerte. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.000,00, oltre oneri di legge, in favore dell'Amministrazione per la fase cautelare. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 14 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato è stata proposta in via incidentale
La domanda cautelare è stata valutata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per accoglierla.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, la presentazione di un'offerta tecnica difforme da un requisito minimo espressamente previsto dalla lex specialis può giustificare l'esclusione dell'operatore economico, anziché la mera attribuzione di un punteggio inferiore, quando la difformità incida sull'adeguatezza del progetto offerto.
- Ai fini della valutazione cautelare, il giudice può fondare il rigetto della domanda sulla difformità oggettivamente risultante dall'offerta tecnica rispetto ai requisiti minimi del capitolato, senza dover definire ulteriori questioni interpretative non decisive per l'esito cautelare.
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