Cassazione Penale, Sentenza n. 35390/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva confermato il diniego di revoca del sequestro preventivo relativo al compendio immobiliare sito in Milano, via De Sanctis n. 10. Martino sosteneva l'esistenza di un "fatto nuovo": il decreto regionale n. 673 del 7 gennaio 2021 con cui la Regione Lombardia aveva riconosciuto la "Fondazione Campus studi Martino", la quale avrebbe finalità di demolire alcuni fabbricati abusivi, risanare il Mulino Certosa e realizzare nuovi edifici per studentato, aule e laboratorio. Secondo il ricorrente tale trasformazione progettuale e la concreta attività prevista dalla fondazione avrebbero eliminato il periculum in mora che aveva giustificato il sequestro, rendendo pertanto necessario il dissequestro. In aggiunta il ricorrente ha prodotto un esposto-querela contro amministratori comunali connesso alla vicenda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il riconoscimento della fondazione, già esaminato dal Tribunale, sia neutro rispetto alle ragioni che giustificarono il sequestro, poiché il pericolo rilevante riguardava la conformità delle opere edilizie preesistenti rispetto agli strumenti urbanistici, non la legittimità di future iniziative progettuali. La Corte ha inoltre chiarito che, se è necessario intervenire su manufatti in area sottoposta a sequestro (ad esempio per rimuovere elementi rilevanti ai fini penali), la via corretta non è il dissequestro ma la richiesta di autorizzazione al Pubblico Ministero per la rimozione temporanea dei sigilli, con possibile sindacato del Gip in caso di diniego. Infine, la Corte ha ritenuto irrilevanti ai fini del riesame fattori come l'impossibilità di accedere a finanziamenti agevolati o la denuncia presentata dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente
Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 ottobre 2021, n. 36212
Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare che le attività necessarie all'interno di un compendio sottoposto a sequestro si eseguono mediante istanza al P.M. per rimozione temporanea dei sigilli e non tramite dissequestro automatico
Decreto Regione Lombardia n. 673 del 7 gennaio 2021 (riconoscimento "Fondazione Campus studi Martino")
Atto amministrativo considerato fattore neutro rispetto alla sussistenza del pericolo che giustificò il sequestro: il riconoscimento della fondazione non incide sulla legittimità delle opere edilizie preesistenti oggetto dell'accertamento penale
Massime di principio
- Il riconoscimento o la costituzione di un nuovo soggetto proprietario o promotore di interventi (es. fondazione, ente) non elimina automaticamente le misure cautelari penali gravanti su un immobile: va valutato se il "fatto nuovo" incide direttamente sui presupposti che giustificarono il sequestro (es. sulla conformità o non conformità delle opere preesistenti).
- La rimozione o la modifica di elementi materiali presenti in un bene sottoposto a sequestro non richiede necessariamente il dissequestro: la procedura corretta è l'istanza al Pubblico Ministero per ottenere l'autorizzazione alla rimozione temporanea dei sigilli; solo in caso di diniego è esperibile il rimedio giurisdizionale (ricorso al Gip).
- Progetti futuri, piani di finanziamento o difficoltà di accesso a contributi/public funding non incidono di per sé sui requisiti del sequestro penale, essendo questioni prevalentemente di natura fattuale o amministrativa e non idonee a far cessare il periculum in mora.
- Denunce o esposti relativi a responsabilità di amministratori pubblici, posti dalla controparte in corso di causa, non sostituiscono elementi che possano dimostrare la venuta meno delle esigenze cautelari; tali iniziative sono, di regola, fattori estranei alla valutazione immediata della sussistenza dei presupposti del sequestro.
- In sede di impugnazione cautelare la valutazione del "fatto nuovo" deve essere puntuale e dimostrare un cambiamento oggettivo e rilevante rispetto alle ragioni del provvedimento originario; argomentazioni generiche sulla nuova titolarità o su progetti ipotetici risultano inefficaci.
- Chi intende ottenere l'accesso alla disponibilità materiale del bene sottoposto a sequestro per eseguire lavori deve predisporre documentazione probatoria e seguire la procedura autorizzativa prevista (istanza al P.M.), evitando di considerare il dissequestro come l'unica via percorribile.
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