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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23786/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia trae origine da una sentenza di merito che aveva condannato un soggetto al pagamento di somme in favore del fratello, a titolo di risarcimento del danno e di liquidazione della quota di partecipazione a un'impresa familiare. Dopo la morte del creditore originario, i suoi eredi avevano intimato precetto per un importo complessivo poi contestato dal debitore. Nel giudizio di opposizione a precetto, il debitore aveva dedotto di avere già eseguito parziali pagamenti in forza di provvedimenti d'urgenza e di vantare inoltre un controcredito riconosciutogli da una successiva sentenza. Il Tribunale, con ausilio di CTU contabile, aveva rideterminato il credito residuo e la Corte d'appello aveva confermato; la precedente sentenza di cassazione aveva rigettato il ricorso dei creditori. Con i ricorsi definiti dalla presente ordinanza, i creditori chiedevano la correzione di un errore di calcolo nella sentenza di cassazione e, soprattutto, la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente detratto una seconda volta il controcredito del debitore, ignorando che la CTU lo aveva già scomputato, con conseguente riduzione indebita del loro credito fino a Euro 6.778,92 anziché Euro 54.615,58. La resistente contestava tale ricostruzione, sostenendo che la CTU aveva detratto solo i versamenti eseguiti negli anni 1987-1996 e non il controcredito successivo.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi, li ha qualificati come manifestamente inammissibili sia nella parte in cui chiedevano la correzione della sentenza sia nella parte in cui ne invocavano la revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore revocatorio, perché la questione dedotta era stata già oggetto di discussione tra le parti e di valutazione nei precedenti gradi di merito e nel giudizio di legittimità; inoltre, anche a voler ipotizzare un errore, esso non sarebbe stato autonomo rispetto alla sentenza di cassazione, ma inerente agli atti e alle decisioni di merito, quindi non emendabile con revocazione della sentenza di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese in favore della controricorrente e, inoltre, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per abuso del processo, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    consente la riunione dei ricorsi avverso la medesima sentenza

  • art. 391-bis c.p.c.

    disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, decisivo, non controverso e, per le sentenze di cassazione, deve incidere esclusivamente su atti interni al giudizio di legittimità

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della trattazione camerale nei casi di revocazione

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    consente la condanna equitativa per abuso del processo in caso di uso manifestamente inammissibile dello strumento impugnatorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato per qualificare i vizi dedotti nel ricorso originario come errori processuali esaminabili dal giudice di legittimità

  • art. 6 CEDU

    evocato solo per sottolineare il bilanciamento con la ragionevole durata del processo

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore è una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti interni al giudizio di legittimità e non un errore di giudizio o di valutazione.
  • Non può parlarsi di errore revocatorio quando il fatto asseritamente mal percepito è stato oggetto di discussione tra le parti e di una specifica valutazione del giudice; in tal caso la doglianza riguarda un apprezzamento delle risultanze processuali e non una mera svista.
  • L'errore che attiene alle sentenze di merito o alla CTU utilizzata nei gradi precedenti non è emendabile con la revocazione della sentenza di cassazione, ma solo con gli ordinari mezzi di impugnazione contro quelle decisioni.
  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. richiede un errore autonomamente riferibile alla decisione di legittimità; se il vizio dedotto riguarda solo la ricostruzione del merito già scrutinata nei precedenti gradi, il rimedio è inammissibile.
  • La proposizione di un ricorso revocatorio manifestamente privo dei presupposti può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

Testo integrale

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