Sentenza del 24/02/2015 n. 1750 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Diniego ad istanza di disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 l. 724/1994 - Impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego dell’Amministrazione finanziaria all’istanza di disapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo che tale provvedimento fosse autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario. La questione riguardava l’interpretazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e, in particolare, se l’elenco degli atti impugnabili dovesse considerarsi tassativo oppure potesse comprendere anche atti non espressamente indicati, ma sostanzialmente lesivi.
La decisione
La sentenza afferma che il diniego all’istanza di disapplicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994 è impugnabile davanti al giudice tributario. Sebbene il provvedimento non sia espressamente indicato nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e abbia natura di parere, esso incide concretamente sulla posizione fiscale del contribuente e non può essere escluso dalla tutela giurisdizionale per il solo fatto di non rientrare formalmente nell’elenco degli atti tipizzati. Il ricorso viene quindi accolto sul tema dell’impugnabilità del diniego.
Norme richiamate
Art. 30, legge n. 724/1994
La norma disciplina il regime delle società non operative e consente, in presenza di specifiche condizioni, di chiedere la disapplicazione delle relative disposizioni.
Art. 19, d.lgs. n. 546/1992
La disposizione individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. La sentenza interpreta l’elenco in senso non rigidamente tassativo quando l’atto, pur non essendo espressamente previsto, produce un effetto concretamente lesivo della posizione fiscale del contribuente.
Massime di principio
- Un atto dell’Amministrazione finanziaria può essere impugnabile anche se non è espressamente incluso nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, quando produce un effetto concreto e attuale sulla posizione tributaria del contribuente.
- La qualificazione formale dell’atto come parere o comunicazione non è decisiva: occorre verificare gli effetti sostanziali che esso produce.
- Il diniego di un’istanza volta a ottenere un trattamento fiscale favorevole o la disapplicazione di una norma può essere contestato quando pregiudica immediatamente il contribuente o rende attuale una determinata conseguenza fiscale.
- La tutela giurisdizionale tributaria tende a essere riconosciuta per gli atti lesivi, anche non tipizzati, mentre restano normalmente non impugnabili gli atti meramente interlocutori o privi di una concreta pretesa o lesione fiscale.
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