Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36190/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva rideterminato la pena per furto con strappo (art. 624‑bis c.p.) e molestia, sollevando: 1) presunta mancanza di una pagina della sentenza di primo grado e conseguente vizio di motivazione; 2) errata determinazione della pena rispetto alla cornice edittale anteriore alla legge n.103/2017 e violazione del divieto di "reformatio in pejus"; 3) mancata valida motivazione sul rigetto dell'assoluzione e possibile derubricazione del furto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 4) mancata disapplicazione della recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (artt. 99 e 62‑bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: 1) primo motivo inammissibile perché la questione sulla presunta mancanza di pagina non era stata sollevata in appello, per cui non poteva essere dedotta in cassazione (artt. 606, comma 3 e 609, comma 2 c.p.p.); 2) secondo motivo manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva correttamente rilevato l'illegittimità della pena prima applicata in relazione alla cornice edittale vigente al momento del fatto e ha rideterminato la pena in una più lieve cornice; non sussiste obbligo del giudice di appello di rispettare la stessa proporzione adottata dal primo giudice e non è stata violata la regola della "reformatio in pejus" (vietata solo se la pena finale risultasse maggiore rispetto a quella di primo grado); 3) terzo motivo inammissibile perché mira a un inammissibile sindacato di merito e non deduce un travisamento della prova o illogicità manifesta; la derubricazione proposta non era stata dedotta in appello; 4) quarto motivo inammissibile per carenza di specificità: le doglianze su recidiva e attenuanti sono generiche e non dimostrano omissione valutativa. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 624‑bis cod. pen.

    Norma che disciplina il furto con strappo; la Corte ha valutato la pena alla luce della cornice edittale vigente al momento del fatto (2016), non di quella successiva alla legge n.103/2017

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Riferita quale intervento legislativo che ha inasprito i limiti edittali del reato di cui all'art. 624‑bis; la Corte ha ritenuto però che per fatti commessi prima della sua entrata in vigore vada applicata la previgente cornice

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Disciplina il divieto di "reformatio in pejus"; la Corte ha interpretato il divieto nel senso che, quando l'appello è proposto dal solo imputato, il giudice d'appello non può aggravare la pena finale rispetto a quella di primo grado, ma non è vincolato a rispettare la stessa proporzione interna adottata dal primo giudice nel rideterminare la pena nella più lieve cornice

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Limita i motivi proponibili in cassazione alle specifiche ipotesi di legge; la Corte ha ritenuto inammissibili questioni non dibattute in appello come nuove deduzioni

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede che le questioni di fatto non nuove non possono essere dedotte in cassazione se non specificamente prospettate in appello; la Corte ha escluso l'esame di nuove ricostruzioni probatorie

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e sanzione pecuniaria); la Corte ha applicato la condanna alla cassa delle ammende di euro 3.000,00

  • artt. 99 e 62‑bis cod. pen.

    Riguardano, rispettivamente, il calcolo della pena e le circostanze attenuanti/recidiva; la Corte ha ritenuto che le censure sulla recidiva e sulle attenuanti fossero generiche e non adeguatamente specificate per essere esaminate in cassazione

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere dedotte questioni di fatto o nuove ricostruzioni probatorie che non siano state formulate in appello: i motivi nuovi sono generalmente inammissibili (art. 606 e 609 c.p.p.).
  • Se una legge successiva ha modificato la cornice edittale, per fatti anteriori va applicata la cornice previgente; il giudice d'appello che corregge una pena illegittima può rideterminarla nella più lieve cornice senza dover rispettare la proporzione adottata dal giudice di primo grado.
  • Il divieto di "reformatio in pejus" impedisce all'appello del solo imputato di aggravare la pena finale rispetto a quella di primo grado, ma non impone vincoli di proporzione interna nella nuova determinazione del quantum sanzionatorio.
  • Le censure generiche circa l'omissione di valutazioni su recidiva o attenuanti non sono sufficienti: è necessario indicare specificamente in che modo la motivazione sia manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta l'automatica condanna alle spese e, ove previsto, una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.