Sentenza n. 322/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - dell'Ordinanza n. 1 del 12 gennaio 2024 con cui il Comune di Arzachena ha disposto la sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 8 MW nella titolarità della Ricorrente, dichiarando “decaduto per infruttuoso decorso dei termini di legge” il relativo titolo abilitativo ex art. 6 D. Lgs. 28/2011, ossia il Provvedimento Unico n. 160 del 10 marzo 2022; - ove occorrer possa, della nota dirigenziale prot. n. 2130 del 12 gennaio 2024 con cui il Dirigente del Settore 2 del Comune di Arzachena ha richiesto al SUAPE di dichiarare decaduto il Provvedimento Unico n°160 del 10/03/2022 “per decorso infruttuoso del termine di inizio lavori ai sensi dell'art. 15 c.2 del DPR 380/2001”, - di ogni ulteriore atto presupposto dei suddetti atti, ovvero ad essi connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione per 45 giorni dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico, recante anche il riferimento alla decadenza del titolo abilitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 1 del 12 gennaio 2024, nonché la nota dirigenziale con cui era stata richiesta al SUAPE la dichiarazione di decadenza del Provvedimento Unico n. 160 del 10 marzo 2022, relativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico. La società ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. In particolare, ha sostenuto che la Procedura Abilitativa Semplificata prevede il termine triennale per il completamento dell’intervento, ma non stabilisce uno specifico termine per l’inizio dei lavori; tale termine non potrebbe essere introdotto dall’amministrazione mediante applicazione analogica della disciplina del permesso di costruire o tramite formule generiche contenute nel titolo. In subordine, la ricorrente ha sostenuto che il termine triennale previsto dall’art. 15, comma 2, quarto periodo, del d.P.R. n. 380/2001 per gli impianti da fonti rinnovabili dovesse applicarsi anche alla PAS e ai titoli già rilasciati, purché ancora efficaci alla data di entrata in vigore della novella del 2022, con conseguente scadenza del termine di inizio lavori il 10 marzo 2025. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la sospensione aveva esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha qualificato il contenuto dispositivo dell’ordinanza impugnata come un provvedimento cautelare inibitorio limitato alla sospensione dei lavori per 45 giorni, adottato nelle more dell’eventuale emanazione di provvedimenti definitivi. Sebbene l’ordinanza richiamasse la decadenza del titolo, il Comune aveva espressamente affermato che tale decadenza operava di diritto e non necessitava di un autonomo atto amministrativo; pertanto, secondo il TAR, l’ordinanza non aveva prodotto un distinto effetto decadenziale, ma aveva avuto quale contenuto effettivo la sola sospensione temporanea dei lavori. Poiché il periodo di sospensione era integralmente decorso e nel frattempo erano stati adottati ulteriori provvedimenti, oggetto di separati ricorsi, l’atto aveva esaurito tutti i propri effetti e non permaneva un interesse attuale al suo annullamento. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure sulla disciplina dei termini di avvio dei lavori per la PAS e sugli effetti dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6, comma 6, d.lgs. 28/2011
la realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere che la PAS prevede un termine per il completamento dell’intervento, ma non un autonomo termine per l’inizio dei lavori; il TAR non ha esaminato la questione nel merito.
art. 15, comma 2, d.P.R. 380/2001
Norma invocata dalla ricorrente e applicata dal Comune per sostenere l’esistenza di un termine di inizio dei lavori; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 10-septies d.l. 21/2022, convertito dalla l. 51/2022
Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l’applicazione della proroga biennale dei termini di realizzazione dei lavori; il TAR non ha esaminato la relativa censura.
art. 6, comma 3, l.r. 23/1985
Richiamato nell’ordinanza comunale quale base dell’intervento cautelare di sospensione dei lavori nelle more dell’adozione di provvedimenti definitivi.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito di documenti e memorie in vista della trattazione del merito.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo ha esaurito integralmente i propri effetti e non è stata proposta una domanda risarcitoria, il ricorso per il suo annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai fini della permanenza dell’interesse a ricorrere occorre individuare l’effettivo contenuto dispositivo dell’atto: il richiamo alla decadenza di un titolo non determina autonomamente un effetto decadenziale se l’amministrazione qualifica la decadenza come operante di diritto e riconduce l’atto alla sola sospensione cautelare dei lavori.
- La sospensione temporanea dei lavori disposta per un periodo determinato esaurisce i propri effetti con il decorso del termine, salvo che residui un interesse attuale all’annullamento, anche collegato a una domanda risarcitoria o ad altri effetti permanenti dell’atto.
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