Cassazione Civile, Ordinanza n. 17839/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di finanziamento stipulato nel 2008 per cessione del quinto dello stipendio. Il debitore aveva chiesto di accertare la nullità parziale del contratto per violazione della disciplina antiusura, sostenendo che, nel calcolo del tasso effettivo globale, dovessero essere inclusi anche i costi di una polizza assicurativa obbligatoria collegata al finanziamento, con conseguente superamento del tasso soglia; chiedeva inoltre la restituzione degli interessi indebitamente percepiti e il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva escluso la rilevanza di tali costi e rigettato la domanda; la corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo che le spese assicurative fossero da computare nel TEG perché collegate al credito e, nel caso concreto, determinanti il superamento della soglia usuraria, con conseguente nullità della clausola sugli interessi e condanna della finanziaria alla restituzione di quanto percepito; la domanda risarcitoria era stata respinta per difetto di prova. La società finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 2 L. n. 108/1996: ha sostenuto che, essendo la polizza assicurativa obbligatoria prevista per la cessione del quinto, il relativo costo non avrebbe dovuto essere incluso nel calcolo dell’usura, anche perché le istruzioni della Banca d’Italia vigenti all’epoca lo escludevano; ha inoltre richiamato il principio di simmetria tra TEG del singolo rapporto e TEGM rilevato dalle fonti secondarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto, vanno conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore quando siano collegate alla concessione del credito, essendo sufficiente tale collegamento e potendo esso essere provato con ogni mezzo, oltre a potersi presumere dalla contestualità tra spesa assicurativa ed erogazione del finanziamento. Ha quindi ribadito che la disciplina dell’art. 644 c.p. ha portata centrale anche in sede civile e che la mancata inclusione di una voce nelle istruzioni o nei decreti ministeriali rileva solo sul piano della loro conformità alla legge, non potendo impedire al giudice di considerare quella voce nella verifica della soglia usuraria del singolo rapporto. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza precedente e le Sezioni Unite, osservando che il giudice non è vincolato alla normazione secondaria se questa non recepisce tutti gli elementi che la legge impone di valutare. Per tale ragione il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 644 c.p.
Nella verifica dell’usurarietà devono essere considerate tutte le voci collegate alla erogazione del credito, incluse le spese assicurative se collegate al finanziamento; la norma penale costituisce parametro centrale anche per la valutazione civilistica dell’usura.
art. 2 L. n. 108/1996
Attribuisce al Ministero il compito di rilevare il TEGM sentita la Banca d’Italia, ma la normazione secondaria deve essere letta in coerenza con la definizione legale di usura; eventuali omissioni nei decreti non escludono la rilevanza della voce ai fini del singolo rapporto.
art. 54 d.P.R. n. 180/1950
La previsione dell’obbligatorietà della polizza nella cessione del quinto non esclude di per sé la sua rilevanza come costo collegato al credito ai fini del calcolo dell’usura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nella verifica dell’usurarietà di un finanziamento devono essere computati anche i costi di assicurazione sostenuti dal debitore quando risultino collegati alla concessione del credito; il collegamento può essere provato con qualunque mezzo e si presume in presenza di contestualità tra onere assicurativo ed erogazione del finanziamento.
- La mancata inclusione di una voce di costo nei decreti ministeriali o nelle istruzioni della Banca d’Italia non impedisce al giudice di considerarla nel TEG del singolo rapporto, se quella voce rientra tra gli oneri che la legge impone di valutare.
- La disciplina di cui all’art. 644 c.p. opera come criterio sostanziale anche nel giudizio civile sull’usura, sicché la normazione secondaria va interpretata e, se del caso, disapplicata in quanto non conforme alla legge primaria.
- Nel finanziamento mediante cessione del quinto, l’obbligatorietà della polizza non esclude automaticamente che il relativo costo costituisca un onere rilevante ai fini antiusura, dovendosi accertare in concreto la sua incidenza economica sul rapporto.
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