Cassazione Penale, Sentenza n. 34696/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza per la condanna per concorso morale in falso ideologico relativa all'apertura, senza consenso, di una seconda partita IVA a nome di EQUISETTO ANTONIO. I motivi principali: (1) assenza di prova diretta della sua partecipazione alla seconda apertura (mancata prova della sottoscrizione dei documenti, assenza di perizia grafologica, dichiarazioni discordanti e dati di geolocalizzazione che avrebbero escluso la presenza della persona offesa nello studio del commercialista); l'imputato sostiene che l'unico elemento certo fosse la sua partecipazione alla prima apertura consensuale, il che non può automaticamente farlo ritenere responsabile della seconda; (2) violazione procedurale per non aver rinviato l'udienza camerale del 07/02/2024 malgrado il difensore avesse aderito all'astensione dalle udienze, con conseguente pregiudizio al diritto di difesa e alla possibilità di depositare memoria ex art. 121 c.p.p. per questioni di prescrizione e sospensione Covid.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sul profilo processuale ha ritenuto inammissibile il secondo motivo: l'adesione del difensore all'astensione collettiva non produceva diritto automatico al rinvio delle udienze in camera di consiglio trattate per iscritto; il rinvio è dovuto solo quando è prevista la presenza del difensore (es. discussione orale). Sul merito dell'accusa di falso ideologico il primo motivo è stato dichiarato inammissibile o comunque non fondato in sede di Cassazione in quanto mirava alla rivalutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello logica, non contraddittoria e non manifestamente illogica, sufficiente a sostenere la condanna (si è dato rilievo alle dichiarazioni della persona offesa, agli elementi di geolocalizzazione e agli elementi indiziari che collegavano l'Uddorovik all'iniziativa). Inoltre il reato non era estinto per prescrizione. Conseguenza: condanna confermata, ricorso respinto.
Norme richiamate
articolo 483 cod. pen.
Norma punente del falso ideologico: la sentenza conferma che il reato contestato (iscrizione falsa nella partita IVA senza consenso) rientra nella fattispecie e che, sulla base della motivazione di merito, sussiste il concorso morale dell'imputato.
art. 23-bis D.L. n.137/2020 (conv. L.176/2020)
Norme sulle modalità emergenziali di svolgimento dei processi durante la pandemia: la Corte interpreta che l'adesione all'astensione dalle udienze non impedisce la trattazione in camera di consiglio per iscritto se non è stata richiesta specificamente la trattazione orale.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Norma collegata alla disciplina delle udienze e trattazioni procedurali emergenziali: utilizzata in combinato con l'art. 23-bis per sostenere l'irrilevanza dell'astensione quando la trattazione è cartolare.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti di censurabilità in Cassazione: la Corte ricorda che sono rimessi al sindacato di legittimità solo i vizi di motivazione manifesti (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), non la mera richiesta di una diversa valutazione del merito.
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come norma cui appellarsi per depositare memoria riguardo al conteggio della prescrizione; la Corte ha ritenuto però irrilevante l'astensione per l'attività di deposito di atti non connessa alla presenza del difensore.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riforma di una decisione meramente chiedendo una diversa valutazione del materiale probatorio: bisogna dimostrare vizi di diritto o una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
- L'adesione del difensore a un'astensione collettiva dalle udienze non obbliga il giudice a rinviare udienze trattate per iscritto o in camera di consiglio; il rinvio è dovuto soltanto quando è prevista la presenza del difensore o quando sia tempestivamente richiesta la trattazione orale.
- Per contestare efficacemente una condanna per falso ideologico basata su elementi indiziari è necessario indicare specifici errori di valutazione delle prove o travisamenti tali da incidere sul sillogismo logico della decisione; mere incongruenze o alternative interpretative non bastano in sede di legittimità.
- Chi impugna deve rispettare il principio di autosufficienza: motivi che si fondano su atti non trascritti/allegati possono essere dichiarati inammissibili; è onere della parte verificare la presenza degli atti in fascicolo e allegarli se necessari.
- Sul punto della prescrizione, in casi recenti è necessario valutare attentamente la data del fatto e gli effetti delle sospensioni legislative (es. per emergenza Covid), ma l'affermazione di non estinzione del reato dipende dall'applicazione corretta dei termini e delle sospensioni; eccezioni procedurali tardive o generiche difficilmente precludono la decisione se fondate su interessamento formale.
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