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Sentenza

Sentenza n. 16526/2026 - Roma, Sezione 2T

Giustizia amministrativa202404740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, di approvazione del Piano Municipale del Commercio su Aree Pubbliche 2023, limitatamente alla ricognizione delle postazioni e alla disciplina applicata alle stesse; nota istruttoria del 2 gennaio 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione municipale n. 4 del 25 gennaio 2024 nella parte in cui riteneva applicabile alle postazioni di commercio su area pubblica la disciplina dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, che prevede la messa a bando e la proroga dei titoli in essere al 31 dicembre 2025, e nella parte in cui ricogniva i posteggi, individuando quelli ritenuti incompatibili. Ha inoltre contestato la nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico del 2 gennaio 2024. Il testo non specifica ulteriori censure di legittimità articolate dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione di Roma Capitale relativa alla carenza di interesse attuale all’impugnazione. Le disposizioni contestate della deliberazione n. 4/2024 avevano natura endoprocedimentale e preparatoria: la ricognizione delle postazioni costituiva una base istruttoria per la successiva approvazione del Piano municipale, poi intervenuta con la deliberazione n. 34/2025, non impugnata. La ricognizione e l’individuazione delle postazioni incompatibili non avevano prodotto effetti definitivi e immediatamente lesivi; l’atto doveva quindi essere contestato, se del caso, unitamente al provvedimento conclusivo. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6, l. 214/2023

    parte in cui ritiene applicabile alle postazioni di commercio insistenti sul territorio municipale la disciplina del comma 6 dell’art. 11 Legge 214/2023 (che prevede la messa a bando con proroga degli attuali titoli al 31 dicembre 2025)

    La disposizione è menzionata per descrivere la disciplina che la deliberazione impugnata riteneva applicabile; la sentenza non ne interpreta il contenuto, poiché definisce il giudizio in rito.

Massime di principio

  • Gli atti endoprocedimentali devono essere impugnati immediatamente soltanto quando assumono natura conclusiva e provvedimentale e producono una lesione attuale; se hanno effetti instabili e interinali, privi di lesività definitiva, sono impugnabili unitamente al provvedimento conclusivo.
  • Una ricognizione amministrativa che costituisce la base istruttoria per la successiva approvazione di un piano non è autonomamente impugnabile quando non determina effetti immediatamente lesivi della sfera giuridica dell’interessato.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereCommercio e grandi strutture di vendita
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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