Sentenza n. 2217/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con cui si respingeva l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.9, comma 1, let. f), della legge 5/02/1992 n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di cittadinanza, deducendo eccesso di potere per insufficienza dell'istruttoria, travisamento dei fatti e mancata considerazione della propria integrazione sociale e familiare, anche in relazione alla presenza di legami familiari con cittadini italiani. Il diniego era fondato sul rapporto informativo della Questura, sul certificato dei carichi pendenti e su alcune vicende penalmente rilevanti: un decreto penale di condanna per il reato previsto dall'art. 116, comma 13, del d.lgs. n. 285/1992, una denuncia per furto aggravato e il ritiro della patente mai convertita nonostante la residenza in Italia da oltre un anno. La Questura aveva espresso parere sfavorevole, cui si era conformata la Prefettura. L'Amministrazione aveva inoltre comunicato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza ricevere osservazioni.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta un'ampia discrezionalità amministrativa, finalizzata a verificare il definitivo inserimento dell'istante nella comunità nazionale e la sua affidabilità rispetto alla sicurezza, alla stabilità economico-sociale e ai valori fondamentali dell'ordinamento. Il giudice può controllare soltanto l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella ministeriale. Nel caso concreto, le vicende relative alla circolazione stradale e la denuncia per furto aggravato, considerate complessivamente, costituivano una base istruttoria sufficiente e non rendevano illogica, irragionevole o sproporzionata la valutazione negativa dell'Amministrazione circa la non compiuta integrazione del richiedente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La disposizione attribuisce all'Amministrazione un potere ampiamente discrezionale sulla concessione della cittadinanza per naturalizzazione.
art. 10-bis legge n. 241/1990
L'Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi prima dell'adozione del diniego; il ricorrente non ha presentato osservazioni.
art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285/1992
La violazione, oggetto di decreto penale di condanna, è stata valorizzata quale elemento negativo nella valutazione complessiva della condotta del richiedente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, volto a verificare se l'interesse individuale del richiedente coincida con l'interesse pubblico al suo pieno inserimento nella comunità nazionale.
- Nella valutazione della domanda di cittadinanza, l'Amministrazione può considerare complessivamente precedenti penali, denunce e altre condotte rilevanti, anche relative alla violazione delle regole sulla circolazione stradale, quando tali elementi siano ritenuti indicativi di una non compiuta integrazione e di una insufficiente affidabilità rispetto alle regole di convivenza civile.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni ministeriali in materia di cittadinanza è limitato alla verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza, ragionevolezza e adeguatezza della motivazione; non può estendersi alla sostituzione della valutazione giudiziale a quella discrezionale dell'Amministrazione.
- La presenza di legami familiari e di elementi di integrazione sociale non impone di per sé la concessione della cittadinanza, se l'Amministrazione abbia motivatamente ritenuto prevalenti, nella valutazione complessiva, vicende penalmente rilevanti incompatibili con il livello di affidabilità richiesto.
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