Cassazione Penale, Sentenza n. 34527/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di revisione della sentenza irrevocabile di condanna (30 anni di reclusione) per concorso in omicidio e reati connessi, allegando presunte "prove nuove": il certificato di detenzione che attesterebbe la sua presenza in carcere nella data di un primo pedinamento; dichiarazioni del Veltri che, secondo il ricorrente, smentirebbero la presenza e l'uso della vettura attribuita a un collaboratore; e la presunta inattendibilità dei collaboratori di giustizia (Amodio, Colosso) che avevano indicato un coinvolgimento del Marsico. Contestava inoltre la valutazione della Corte territoriale, per violazione di norme di rito e vizio di motivazione, sostenendo che i nuovi elementi non erano stati considerati congiuntamente al materiale probatorio già acquisito e che la Corte aveva anticipato un giudizio sulle prove da acquisire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i presunti "nuovi" elementi non fossero realmente tali: la Corte territoriale aveva già verificato la compatibilità temporale tra l'incarico conferito (indicativamente ottobre 1999 o estate precedente) e la rimessione in libertà del Marsico (24/06/1999), come attestato dal certificato di detenzione. Le dichiarazioni del Veltri erano già state valutate in precedenti decisioni della Corte e considerate non decisive; dunque non potevano costituire prova nuova ai fini della revisione, che non può essere usata per ottenere una nuova valutazione di prove già apprezzate nella sentenza di condanna. La motivazione impugnata è stata ritenuta priva di vizi logico-argomentativi. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata nell'ambito della disciplina della revisione e dell'ammissibilità delle istanze; evocata dalla difesa ma non disposta in modo specifico nella motivazione della Corte di Cassazione.
art. 630 cod. proc. pen.
Richiamato come disciplina procedurale relativa alla revisione; la Corte ha valutato che le condizioni previste per l'ammissibilità (prove nuove rilevanti) non ricorrevano.
art. 631 cod. proc. pen.
Articolo relativo alla procedura di revisione citato dalla parte, interpretato dalla Corte nel senso che gli elementi proposti non soddisfano il requisito della novità e decisività.
art. 634 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro della disciplina sulla revisione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero presumibilmente i presupposti per riaprire il giudizio.
art. 606 cod. proc. pen.
Norme relative ai motivi di impugnazione in sede di gravame e al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi di vizio di motivazione formulati dal ricorrente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata a limiti dell'articolazione dei motivi nel ricorso; richiamata per la corretta esposizione dei motivi presentati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso di revisione; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La revisione penale richiede "prove nuove" nel senso che non siano già state oggetto di valutazione nelle precedenti decisioni: elementi che mirano solo a ottenere una diversa valutazione di prove già apprezzate non sono ammissibili.
- Un certificato o documento che riguarda la presenza/assenza del presunto responsabile in una certa data deve essere valutato alla luce della cronologia precisa degli eventi; se i tempi risultano compatibili con la condotta contestata, il documento potrebbe non costituire motivo di revisione.
- Le dichiarazioni ritenute non decisive in precedenti gradi restano non decisive ai fini della revisione: la ricostruzione retrospettiva della credibilità dei collaboratori di giustizia richiede elementi nuovi e decisivi, non semplici incongruenze già note.
- Contrasti tra testi sulla identificazione degli esecutori materiali non inficiano automaticamente il ruolo di chi abbia conferito gli incarichi: la revisione deve dimostrare che la fonte primaria della condanna era erronea o viziata da fatti nuovi rilevanti.
- La Corte esercita un controllo rigoroso sull'ammissibilità delle istanze di revisione per evitare che la procedura diventi un mezzo per riconsiderare meramente la valutazione delle prove; soglia alta di novità e decisività.
- L'inammissibilità della revisione può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del richiedente ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pertanto va valutata attentamente la concretezza delle "prove nuove" prima di proporre istanze di revisione.
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