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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30016/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza ex art. 671 c.p.p., ritenendo sussistente il vincolo della continuazione fra le due sentenze oggetto della domanda e rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi tre di reclusione. Il Giudice non ha fatto cenno allo stato di tossicodipendenza indicato in istanza, limitandosi a valutare il vincolo di continuazione tra le due decisioni specificate.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra due sentenze di condanna per evasione (art. 385 c.p.) emesse dal Tribunale di Cosenza, irrevocabili rispettivamente il 10/03/2023 e il 22/03/2024, relative a fatti commessi il 07/08/2017, 08/08/2017 e 09/08/2017. La ricorrente ha presentato istanza ex art. 671 c.p.p. per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione e la rideterminazione della pena complessiva; nell'istanza era anche menzionato lo stato di tossicodipendenza, ma la domanda era espressamente limitata alle due sentenze indicate.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Del reato contestato (evasione). La sentenza ha riguardato condanne per evasione commesse nelle date indicate.

  • art. 81 comma 2 cod. pen.

    Riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati/sentenze; il Tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina della continuazione alle due sentenze indicate.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che permette la presentazione al giudice dell'esecuzione di istanze dirette a ottenere la pronuncia di unificazione delle pene e la valutazione della continuazione; il Tribunale ha deciso in base a tale istanza.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione fra sentenze definitive quando sussista identità del disegno criminoso e prossimità temporale dei fatti; la valutazione riguarda le sole sentenze specificamente indicate nell'istanza.
  • La scelta di non esaminare elementi personali (es. tossicodipendenza) dedotti in istanza non inficia il merito della decisione se il giudice ritiene il vincolo di continuazione dimostrato sulla base degli altri elementi presentati.
  • Pregresse unificazioni o sentenze relative allo stesso titolo di reato non impediscono di per sé il riconoscimento della continuazione tra due sentenze distinte, purché ricorrano gli elementi richiesti dalla normativa sulla continuazione.
  • La rideterminazione della pena complessiva avviene secondo i criteri previsti per la continuazione e produce un nuovo complesso sanzionatorio che può risultare inferiore rispetto al cumulo semplice delle pene.
  • Chi presenta l'istanza ha interesse a circoscriverla con precisione: il giudice decide sulle sentenze indicate e non può estendere l'esame ad altri provvedimenti non espressamente menzionati.

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