Cassazione Penale, Ordinanza n. 29067/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, in concorso e in continuazione, ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per omessa o apparente motivazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova quanto all'affermazione di responsabilità, contestando la lettura delle intercettazioni e degli altri elementi probatori; 3) mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Cassazione ha ritenuto che le censure riproducessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza specifiche critiche, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, non illogica ed esaustiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la prova della responsabilità fosse adeguatamente desunta dalle intercettazioni telefoniche e dalla perquisizione che aveva portato al rinvenimento di 36 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la cessione, elementi indicativi di un'attività sistematica di spaccio e dello stabile inserimento dell'imputato nel relativo contesto criminoso. Ha escluso il travisamento della prova, osservando che l'interpretazione delle conversazioni intercettate data dai giudici di merito era coerente con il dato fattuale. Ha inoltre confermato il diniego dell'ipotesi di lieve entità, valorizzando le modalità dell'azione, la continuità dei rapporti con il coimputato e il ruolo attivo dell'imputato, nonché la correttezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio, adeguata poiché la pena era al di sotto della media edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81 c.p.
Richiamato per descrivere il concorso formale/continuazione contestati nel capo di imputazione, in relazione al reato di stupefacenti.
art. 110 c.p.
Richiamato per il concorso di persone nel reato contestato.
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per attività di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte ribadisce che l'ipotesi di lieve entità va valutata considerando complessivamente mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché quantità e qualità della sostanza; nel caso concreto è stata esclusa per la continuità delle condotte e il ruolo dell'imputato.
art. 133 c.p.
Richiamato in tema di discrezionalità del giudice nella graduazione della pena, con motivazione sufficiente quando la pena non si discosti significativamente dalla media edittale.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nei reati in materia di stupefacenti, la prova della detenzione o cessione a fini di spaccio può essere desunta non solo dal sequestro della sostanza, ma anche da ulteriori elementi probatori convergenti, come le intercettazioni telefoniche e gli esiti di una perquisizione.
- In sede di legittimità la censura per travisamento della prova è ammissibile solo se il giudice di merito abbia rappresentato il contenuto della prova in modo difforme dal reale, con difformità decisiva e incontestabile; non è consentito proporre una mera lettura alternativa del medesimo compendio probatorio.
- Il riconoscimento dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi, sia con riferimento alle modalità dell'azione sia con riferimento alla quantità e qualità della sostanza; può essere escluso quando emergano stabilità del contesto criminoso, continuità dei rapporti e ruolo attivo dell'agente.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se il giudice dia conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione analitica è necessaria soprattutto quando la pena si collochi ben oltre la misura media edittale.
- Quando il ricorso ripropone questioni già compiutamente esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, il ricorso è destinato all'inammissibilità.
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