Cassazione Civile, Ordinanza n. 23978/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva acquistato un secondo immobile beneficiando dell'agevolazione "prima casa" prevista dall'art. 1, nota II-bis, della tariffa parte prima del d.P.R. n. 131/1986, impegnandosi nell'atto a rivendere entro un anno un altro immobile già posseduto nello stesso comune e acquistato a suo tempo con il medesimo beneficio. L'Ufficio ha revocato l'agevolazione con avviso di liquidazione, ritenendo che la rivendita non fosse avvenuta nel termine. I giudici di merito hanno confermato la decadenza. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione o falsa applicazione della disciplina agevolativa, sostenendo che il precedente immobile, danneggiato dal sisma del 2009 e dichiarato inagibile, era divenuto inutilizzabile per causa di forza maggiore e che tale situazione avrebbe dovuto impedire la revoca del beneficio; ha inoltre richiamato pronunce di legittimità e risoluzioni dell'Agenzia che, a suo dire, avrebbero valorizzato l'inagibilità dell'immobile ai fini del mantenimento dell'agevolazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso non inammissibile sotto il profilo preliminare, ma infondato nel merito. Ha chiarito che il contribuente, nell'acquisto contestato, aveva fruito dell'agevolazione sulla base di un titolo diverso, cioè l'impegno alla rivendita dell'immobile preposseduto entro un anno, e non sulla base della mera inidoneità sopravvenuta dell'immobile precedente. Pertanto la sopravvenuta inagibilità del bene già posseduto non era un presupposto utilizzabile per conservare il beneficio richiesto con quella specifica dichiarazione. La Corte ha inoltre escluso che la mancata vendita entro il termine potesse essere giustificata da forza maggiore, osservando che l'evento sismico era precedente al secondo acquisto e che la situazione di inagibilità era già nota al contribuente, il quale aveva consapevolmente assunto l'impegno alla rivendita. Il ricorso è stato quindi rigettato; il contribuente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, nota II-bis, d.P.R. n. 131/1986
comma 4-bis; lettere a), b) e c) del comma 1
L'agevolazione "prima casa" per chi possiede già un'altra abitazione agevolata si applica solo se l'immobile preposseduto viene alienato entro un anno; le dichiarazioni rese nell'atto individuano il titolo agevolativo concretamente invocato e sono elementi costitutivi della fattispecie.
art. 77 d.P.R. n. 131/1986
La disciplina agevolativa della nota II-bis deroga al principio generale per cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione non è perduta, poiché la dichiarazione richiesta assume funzione costitutiva e non è liberamente sostituibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente ha denunciato violazione di legge; la Corte ha esaminato il motivo come censura di stretta rilevanza tecnico-giuridica, non meramente fattuale.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nelle agevolazioni fiscali "prima casa" la dichiarazione resa nell'atto di acquisto individua il titolo normativo del beneficio e vincola il contribuente: non è consentito sostituirlo in giudizio con un diverso presupposto agevolativo non dichiarato.
- Quando l'agevolazione è fruita sulla base dell'impegno a rivendere entro un termine l'immobile già posseduto, la sopravvenuta inidoneità abitativa di tale immobile non elimina di per sé la decadenza se il termine di alienazione non viene rispettato.
- La forza maggiore, idonea a giustificare l'inadempimento di un onere o termine previsto per la conservazione di un beneficio fiscale, richiede un evento esterno, imprevedibile, inevitabile e non imputabile al contribuente; non coincide con una situazione già conosciuta e valutata al momento dell'acquisto.
- Le norme agevolative e derogatorie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre il dato testuale per via interpretativa.
- Le dichiarazioni richieste per accedere a un regime agevolativo, quando hanno funzione costitutiva del beneficio, sono irrevocabili salvo errore materiale manifesto e riconoscibile.
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