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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28233/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza del Tribunale di Cremona che la riconosceva colpevole di guida senza patente (revocata) con recidiva. Si deduce la violazione di norme processuali: a parere della ricorrente la sentenza di primo grado non sarebbe stata pronunciata con "motivazione contestuale" ai sensi dell'art. 544 c.p.p., perché in udienza sarebbe stata data soltanto la lettura del dispositivo e non della motivazione integrale, e quindi il termine per proporre impugnazione non sarebbe quello di 15 giorni previsto dall'art. 585 comma 1 lett. a). Chiede inoltre la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. e deduce come indizio la brevissima durata della camera di consiglio (7 minuti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che dal verbale d'udienza del Tribunale di Cremona risultasse espressamente che la sentenza era stata pronunciata con motivazione contestuale, annotazione sottoscritta dall'assistente giudiziario e dal giudice; pertanto si applica il termine breve di 15 giorni per l'impugnazione (artt. 544 comma 1 e 585 comma 1 lett. a) c.p.p.). Le osservazioni sulla brevità della camera di consiglio e sulla semplicità della motivazione non provano la mancata lettura in udienza né la falsità del verbale. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116 comma 1 e 15 Codice della Strada

    Norma sostanziale applicata in primo grado: il fatto consiste nel porsi alla guida sprovvisti di patente per revoca, con recidiva nel biennio; la questione sostanziale non è stata riesaminata dalla Cassazione nel merito del reato, che si è limitata all'esame della questione processuale sulla tempestività dell'impugnazione.

  • art. 544 comma 1 c.p.p.

    Disciplina la pronuncia con motivazione contestuale: se la motivazione è data in udienza e annotata, si configura la fattispecie della motivazione contestuale. La Corte ha ritenuto che il verbale attestasse tale contestualità.

  • art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p.

    Stabilisce il termine di 15 giorni per l'impugnazione quando la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale. La Corte ha applicato questo termine ritenendo legittima la declaratoria di inammissibilità per tardività.

  • art. 175 c.p.p.

    Prevede la rimessione in termini per cause non imputabili alla parte che hanno fatto perdere il termine. La ricorrente ne chiedeva l'applicazione ma la Corte non l'ha concessa perché non è stata dimostrata la mancata pronuncia della motivazione contestuale o un impedimento non imputabile.

  • art. 23 d.l. 137/2020

    Norma richiamata a giustificazione della requisitoria scritta del Procuratore Generale depositata in Cassazione; la Procura generale ha presentato memoria scritta chiedendo l'inammissibilità.

Massime di principio

  • La presenza nel verbale d'udienza della annotazione che la sentenza è stata pronunciata con "motivazione contestuale", sottoscritta dal giudice e dall'assistente, fa scattare il termine breve di 15 giorni per proporre impugnazione.
  • La brevità della camera di consiglio o della motivazione nel testo scritto non costituisce di per sé prova della mancata lettura in udienza; per contestare ciò è necessario fornire elementi di prova concreti (es. testimonianze, registrazioni, documentazione che dimostri la falsità del verbale).
  • Per ottenere la rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. occorre dimostrare cause non imputabili alla parte che hanno impedito l'esercizio del diritto di impugnazione; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Controllare tempestivamente il verbale d'udienza: se manca l'annotazione della motivazione contestuale o la sottoscrizione, va tempestivamente eccepita e prodotta prova alternativa; la mancata tempestiva deduzione rende difficile il riesame in Cassazione.
  • Quando si impugna per tardività è essenziale fornire prove documentali che giustifichino il differente termine processuale (ad esempio prova che la motivazione non è stata letta o che la parte non è stata messa nelle condizioni di conoscere integralmente la decisione).
  • Le pronunce di inammissibilità possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); valutare il rischio processuale prima di proporre ricorsi manifestamente deboli.

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