Ordinanza n. 1216/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio triennale di refezione scolastica a un’altra impresa, unitamente agli atti di gara e al diniego parziale di accesso
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, anche con motivi aggiunti, l’aggiudicazione del servizio triennale di refezione scolastica disposta in favore di altra impresa, chiedendo l’annullamento degli atti di gara, la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto, il conseguimento dell’aggiudicazione e il subentro, nonché l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Dall’ordinanza emerge che le contestazioni centrali riguardano il subcriterio F.1 della lex specialis, relativo alle certificazioni di sicurezza e autocontrollo. In particolare, è stata dedotta la non equivalenza della certificazione prodotta dall’aggiudicataria secondo la Linea Guida Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, rispetto alla certificazione UNI EN ISO 10854:1999 Sistema di Gestione dell’Autocontrollo HACCP indicata nella lex specialis e sostituita, secondo l’offerta dell’aggiudicataria, dalla certificazione GHPs-HACCP. È stata inoltre contestata, sotto il profilo opposto, la valutazione dell’equivalenza della certificazione Codex Alimentarius CAC/RCP-1-1969 prodotta dalla ricorrente per il medesimo subcriterio F.1.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né la domanda cautelare. Ritenendo necessaria, alla luce delle contestazioni tecniche formulate, una verifica specialistica nel pieno contraddittorio tra le parti, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. L’incarico è stato conferito al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno, con facoltà di delega, per accertare: 1) la non equivalenza della certificazione prodotta dall’aggiudicataria rispetto a quella prevista dalla lex specialis, anche alla luce dei principi di equivalenza e del risultato; 2) l’equivalenza della certificazione Codex Alimentarius prodotta dalla ricorrente. La verificazione dovrà svolgersi previo avviso e convocazione delle parti, in contraddittorio, con facoltà di assistenza tecnica. È stato assegnato al verificatore un termine di trenta giorni per una bozza di relazione, alle parti quindici giorni per le osservazioni e al verificatore ulteriori quindici giorni per la relazione finale. A carico delle ricorrenti è stato posto l’anticipo di euro 1.000,00, salva la liquidazione finale. La camera di consiglio è stata rinviata al 18 novembre 2026; le spese della fase cautelare sono state rinviate all’esito.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Costituiscono la base processuale per disporre la verificazione, disciplinarne lo svolgimento in contraddittorio e regolare l’anticipo e la liquidazione del compenso del verificatore.
artt. 71 e 108 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati negli atti di gara relativi alla procedura aperta e all’aggiudicazione del servizio; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 93, comma 1, d.lgs. 36/2023
È richiamato nell’atto di costituzione della commissione giudicatrice; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Sono richiamati nella domanda delle ricorrenti di accertamento dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la domanda non viene decisa.
art. 124 c.p.a.
È richiamato nella domanda di conseguire l’aggiudicazione e stipulare il contratto; la domanda non viene decisa.
artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati nella domanda di ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria; l’ordinanza non decide tale domanda.
Massime di principio
- Quando la decisione su contestazioni relative all’equivalenza tecnica di certificazioni richieste dalla lex specialis presuppone valutazioni specialistiche, il giudice amministrativo può disporre una verificazione prima di definire il merito e la domanda cautelare.
- La verificazione deve svolgersi nel pieno contraddittorio tra le parti, che devono essere previamente avvisate e possono farsi assistere da tecnici di fiducia.
- Nelle controversie di gara concernenti l’equivalenza delle certificazioni tecniche, la verificazione può essere finalizzata ad accertare sia la conformità o equivalenza della certificazione dell’aggiudicatario rispetto alla lex specialis, sia l’equivalenza della certificazione prodotta dal concorrente ricorrente.
- Il giudice può articolare l’attività di verificazione in una bozza di relazione, una fase di osservazioni delle parti e una relazione finale che esamini le osservazioni formulate.
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