Sentenza n. 435/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Genova, sezione lavoro, 10 maggio 2024 n. 549.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 549 del 10 maggio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuno la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, del valore di 500 euro per ogni anno scolastico, nonché a corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti per le annualità oggetto del giudizio. Il Ministero, rimasto non costituito e senza formulare contestazioni di merito, non aveva dato esecuzione al titolo entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. I ricorrenti hanno inoltre richiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovata l'inottemperanza dell'amministrazione e constatando sia l'assenza di contestazioni sia l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme relative alle annualità dovute a titolo di Retribuzione Professionale Docenti. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro ulteriori 30 giorni. Su richiesta dei ricorrenti, ha inoltre applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
L'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'amministrazione può essere richiesta dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
In presenza di richiesta di parte e di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può imporre una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione debitrice di adempiere entro un termine fissato nella sentenza di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e la mancata esecuzione del comando giudiziale consentono di accertare l'inottemperanza e di imporre gli adempimenti necessari a dare piena esecuzione al giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche nell'ambito dell'amministrazione inadempiente, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione qualora l'inottemperanza prosegua oltre il termine assegnato.
- Su richiesta della parte vittoriosa e in assenza di ragioni ostative, il giudice può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata a ogni giorno di ritardo e con decorrenza e termine finale determinati in relazione al termine assegnato per l'adempimento e all'effettiva esecuzione o all'insediamento del commissario ad acta.
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