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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22090/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 16/07/2020 che, pur dichiarando estinto per prescrizione un capo, ha confermato la condanna della Baione per il reato di cui all'art. 612 c.p. e le statuizioni civili. In Cassazione la Baione deduce due motivi: (1) violazione/erronea applicazione degli artt. 192 e 194 c.p.p. nella valutazione della prova testimoniale della persona offesa, lamentando che l'assoluzione sugli altri capi perche' "il fatto non sussiste" rende incongruamente credibile la parte offesa; (2) carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di minaccia (art. 612 c.p.), sostenendo che le parole imputate non avevano attitudine intimidatoria e che la condotta era compatibile con il carattere e lo status professionale dell'imputata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, confermando che le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare responsabilita' penale previa verifica piu' penetrante della loro credibilita' e attendibilita' intrinseca; nel caso concreto la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione ritenendo le dichiarazioni lineari, non contraddittorie e avvalorate da testimonianze e documenti. Quanto alla contestazione dell'art. 612 c.p., la Corte ha ritenuto che la frase pronunciata dalla ricorrente, nel contesto e nei modi descritti, fosse idonea a costituire minaccia: il delitto e' di pericolo e la valutazione deve farsi con criterio medio; lo status o la personalita' dell'autore non escludono di per se' la offensivita' delle espressioni. Per legge la declaratoria di inammissibilita' ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in ordine alla valutazione della prova testimoniale; la Corte ha ritenuto che la valutazione operata dal giudice di merito fosse corretta e motivata, dunque nessuna violazione rilevante di tale disposizione.

  • art. 194 c.p.p.

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai criteri di valutazione della testimonianza. La Corte ha confermato che i criteri applicati dal giudice di merito (verifica della credibilita' soggettiva e dell'attendibilita' intrinseca) risultano rispettosi delle regole processuali.

  • art. 530 c.p.p.

    La sentenza di primo grado aveva pronunciato assoluzione per alcuni reati ai sensi dell'art. 530 ("perche' il fatto non sussiste"). La Cassazione ha chiarito che l'assoluzione su taluni capi non impedisce la conferma della responsabilita' su altri capi quando il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la diversa valutazione probatoria.

  • art. 612 c.p.

    Ho la situazione sotto controllo, ho preso le informazioni su tutti i componenti della sua famiglia, ivi compreso del suo ex marito, deve stare molto attenta

    Il reato di minaccia e' reato di pericolo: occorre valutare, con criterio medio e in relazione al contesto, se la minaccia sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo; non e' necessario che il turbamento si sia effettivamente verificato. Lo status o la personalita' dell'autore non escludono di per se' la offensivita' delle espressioni, salvo che tali connotati incidano specificamente sulla capacita' intimidatoria.

  • art. 595 c.p.

    Articolo relativo ai delitti originariamente contestati in primo grado (lesioni); citato per ricostruire il quadro processuale ma senza specifiche interpretazioni oltre a quanto deciso in merito alla valutazione delle prove.

  • art. 641 c.p.

    Articolo relativo ai reati originariamente contestati in primo grado; menzionato nella cornice fattuale senza che la Cassazione ne modifichi la valutazione di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma richiamata perche' la declaratoria di inammissibilita' comporta, per legge, la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilita' deriva da profili di colpa del ricorrente, il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione (Euro 3.000,00).

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa, se risultano credibili e coerenti, possono da sole fondare la responsabilita' penale previo controllo piu' rigoroso della credibilita' soggettiva e dell'attendibilita' intrinseca rispetto ad altre testimonianze.
  • L'assoluzione su alcuni capi di imputazione non implica automaticamente l'infondatezza delle dichiarazioni della persona offesa rispetto ad altri capi; il giudice di merito puo' distinguere la valutazione probatoria per capi diversi se adeguatamente motivato.
  • Il reato di minaccia e' un delitto di pericolo: e' sufficiente che la minaccia sia idonea, secondo un criterio medio e nel contesto concreto, a intimidire il soggetto passivo, anche se il turbamento non si e' concretamente verificato.
  • La personalita' o lo status sociale/professionale dell'autore della minaccia non annullano di per se' la portata intimidatoria delle parole; rilevano nella misura in cui modificano concretamente la valutazione della capacita' intimidatoria del messaggio.
  • In Cassazione non e' possibile una semplice rivalutazione dei fatti: il ricorso deve prospettare specifiche doglianze di diritto o vizi di motivazione; motivazioni generiche o riesame del merito possono rendere il ricorso manifestamente infondato e inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilita' puo' comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende) quando emergono profili di colpa nell'impugnazione.

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