Cassazione Penale, Sentenza n. 39160/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il delitto di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 4/2019 per aver attestato falsamente il possesso del requisito della residenza effettiva in Italia per il periodo richiesto per ottenere il reddito di cittadinanza. In primo grado la sospensione condizionale della pena era stata subordinata alla restituzione delle somme indebitamente percepite; in appello tale condizione è stata eliminata. In Cassazione la difesa ha sollevato tre motivi: 1) violazione/erronea applicazione di legge per non aver valutato la prova che la ricorrente fosse presente in Italia prima del 2018 (producendo un attestato dell'Agenzia delle Entrate con assegnazione del codice fiscale del 26/03/2013) e sostenendo che la residenza ai fini del beneficio si intende come effettiva presenza anche senza iscrizione anagrafica; 2) insussistenza del dolo perché la ricorrente si era avvalsa di un CAF per la compilazione della domanda; 3) mancata concessione di circostanze attenuanti specifiche/differenti dalle generiche in ragione del breve periodo di percezione del reddito di cittadinanza (solo tre mesi) e per il fatto di aver percepito il reddito di emergenza nei mesi precedenti. La difesa ha prodotto ulteriore documentazione in Cassazione (presenza in Italia dal 2012).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Motivi principali: 1) Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte Costituzionale (sent. n. 31/2025) ha rideterminato il requisito di residenza da "almeno 10 anni" a "almeno 5 anni", ma la residenza richiesta deve intendersi come effettiva presenza sul territorio. Dall'Ufficio Anagrafe di Marsala è stato accertato che la ricorrente è entrata in Italia il 12/02/2018, dunque non soddisfaceva il requisito dei cinque anni. La difesa non ha prodotto in giudizio prove utili e ha esibito per la prima volta in Cassazione solo l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate, non idonea di per sé a dimostrare la residenza effettiva. 2) Il secondo motivo è infondato: l'errore sulla legge (ignoranza/errore sulla sussistenza del diritto) non esclude il dolo nell'ipotesi di false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza; la responsabilità non viene esclusa dall'aver utilizzato un CAF, salvo prova di un errore inescusabile, non ravvisata. 3) Il terzo motivo è inammissibile per tardività: la questione sul trattamento sanzionatorio non era stata dedotta in appello e non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
D.L. n. 4/2019 (conv. L. 26/2019), art. 7, comma 1
riferimento al delitto di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza
la norma punisce chi attesta falsamente il possesso dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza; il requisito della residenza va valutato come effettiva presenza sul territorio nazionale per il periodo richiesto
D.L. n. 4/2019, art. 2
richiamata nella motivazione in relazione ai requisiti per il reddito di cittadinanza
le condizioni soggettive e i requisiti per l'accesso alla misura (residenza, impegno all'inserimento lavorativo) sono elementi che integrano il quadro sanzionatorio e non sono vaghi al punto da giustificare un errore inevitabile
Sentenza Corte Costituzionale n. 31/2025
dichiarata illegittimità costituzionale della parte dell'art. 2 D.L. n. 4/2019 che prevedeva la residenza "per almeno 10 anni" sostituita da "per almeno 5 anni"
la Consulta ha ritenuto costituzionalmente congruo il requisito di radicamento territoriale di cinque anni (di cui gli ultimi due continuativi) e ha precisato che la residenza va intesa come effettiva presenza, non mera iscrizione anagrafica
Codice Penale, art. 5
richiamato in relazione all'errore su legge
l'errore sulla legge penale non esclude il dolo quando la disposizione è suscettibile di integrare il precetto penale (giurisprudenza collegata sul reddito di cittadinanza)
Codice di Procedura Penale, art. 606, lett. b)
citato come base per le doglianze di nullità della sentenza
i motivi di cassazione per vizio di legge sono trattati alla luce della nozione di nullità e inosservanza/erronea applicazione della legge penale; tuttavia le censure devono essere fondate e, se tardive o inedite, possono essere dichiarate inammissibili
Massime di principio
- Il requisito della "residenza" ai fini del reddito di cittadinanza si interpreta come effettiva presenza sul territorio nazionale e non è soddisfatto solo dall'assegnazione del codice fiscale o da attestazioni formali: è necessaria prova documentale adeguata (iscrizione anagrafica, certificazioni di presenza, documenti che dimostrino la permanenza continuativa).
- La Corte Costituzionale ha fissato il parametro di residenza minima in 5 anni (con gli ultimi 2 anni continuativi), quindi chi contesta la sussistenza del requisito deve fornire puntuali allegazioni e documenti già nei gradi di merito; la produzione documentale per la prima volta in Cassazione è generalmente inefficace.
- L'errore sulla legge (ignoranza normativa) non esclude il dolo nelle ipotesi di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza: l'uso di un intermediario (CAF) non esonera dalla responsabilità penale salvo prova di un errore inescusabile.
- Questioni relative al trattamento sanzionatorio o nuove circostanze non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione e saranno inammissibili per tardività.
- In materia di prova nel rito penale esiste un onere di allegazione da parte dell'imputato: indicazioni e elementi concreti sono necessari per indirizzare l'attività probatoria dell'organo giudicante; la generica deduzione non è sufficiente per ribaltare risultanze anagrafiche o pubbliche registrazioni.
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