Sentenza del 04/05/2017 n. 733 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Impresa commerciale - Nozione fiscale - Art. 55 TUIR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe cessioni sono state assoggettate a imposizione come redditi d’impresa. Per l’IVA, l’imposta deve essere calcolata analiticamente sul margine costituito dalla differenza tra il prezzo di vendita di ciascuna opera e il relativo prezzo di acquisto, incrementato dei costi accessori di riparazione, applicando l’aliquota IVA solo a tale differenza e non all’intero prezzo di vendita.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale delle cessioni di opere d’arte effettuate da un soggetto formalmente privato. Le vendite, considerate la loro abitualità, sistematicità, la protrazione per più periodi d’imposta e gli importi rilevanti, sono state ritenute espressive dell’esercizio di un’attività economica organizzata, con conseguente applicazione della disciplina dei redditi d’impresa ai sensi dell’art. 55 TUIR. Ai fini IVA, trattandosi di oggetti d’arte, è stato ritenuto applicabile il regime del margine, anziché l’imposizione sull’intero corrispettivo.
Norme richiamate
Art. 55 TUIR
L’abitualità e la sistematicità delle operazioni di vendita, protratte nel tempo e caratterizzate da importi rilevanti, possono qualificare l’attività del privato come esercizio di impresa, anche se il soggetto si considera collezionista.
Regime IVA del margine per gli oggetti d’arte
L’IVA è applicata sul margine risultante dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, maggiorato dei costi accessori di riparazione, anziché sull’intero corrispettivo di vendita.
Massime di principio
- La qualificazione di un’attività ai fini fiscali dipende dalla concreta modalità di svolgimento delle operazioni, non soltanto dalla qualifica formale del soggetto come privato o collezionista.
- Vendite occasionali di beni personali possono rimanere estranee al reddito d’impresa; quando però diventano abituali, sistematiche, reiterate e di importo significativo, possono essere considerate attività commerciale imponibile.
- La frequenza delle cessioni, la loro durata nel tempo, il volume economico e l’eventuale organizzazione dell’attività sono indici rilevanti per distinguere la vendita privata dall’esercizio d’impresa.
- Per le opere d’arte acquistate e rivendute nell’ambito di un’attività commerciale, il regime IVA del margine consente di determinare l’imposta sulla differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori ammessi, e non sull’intero prezzo.
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