Cassazione Civile, Ordinanza n. 04510/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2003, con recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini IRPEG, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, per asserite operazioni inesistenti, indebita deduzione/detrazione di costi carburante e omessa contabilizzazione di un acquisto intracomunitario. La società ha contestato, nei diversi giudizi riuniti, l'inesistenza o nullità della notificazione, la decadenza dell'Ufficio, la mancanza di valida sottoscrizione, il difetto di motivazione, la violazione dello Statuto del contribuente e l'illegittimità delle sanzioni. In un primo giudizio ha inoltre dedotto che il medesimo avviso sarebbe stato rinotificato e sostituito da un successivo provvedimento. In un secondo giudizio relativo allo stesso atto ha contestato la validità della sottoscrizione e la legittimità del recupero. Successivamente ha chiesto la definizione agevolata della lite pendente, ma l'Agenzia ha negato la definizione ritenendo che, essendovi due processi pendenti su un'unica controversia e risultando una delle decisioni integralmente favorevole all'Amministrazione, occorresse pagare l'intero valore della lite. La società ha quindi proposto revocazione avverso l'ordinanza che aveva respinto la definizione, deducendo errore di fatto e omessa pronuncia. Nel ricorso principale contro la sentenza favorevole all'Ufficio ha poi insistito su duplicazione dell'avviso, inesistenza della notifica, omessa pronuncia su eccezioni assorbite, omesso esame di fatti decisivi, vizio di motivazione e inutilizzabilità delle prove documentali prodotte in appello dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che non vi fosse errore di fatto ma, al più, contestazione valutativa della qualificazione dei documenti e della ricostruzione dei rapporti tra i due giudizi; ha inoltre escluso che l'ordinanza revocanda avesse omesso di pronunciarsi sulla ratio decisoria, centrata sull'esistenza di una controversia unitaria articolata in più procedimenti pendenti. Quanto al ricorso della società contro la sentenza della CTR n. 665/2015, lo ha rigettato integralmente, respingendo le censure su cessazione della materia del contendere, notifica, omessa pronuncia, omesso esame, motivazione e produzione documentale in appello. Quanto al ricorso dell'Agenzia contro la sentenza CTR n. 3101/2016, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente per tardività, perché la prima notificazione dell'avviso era valida e faceva decorrere il termine di 60 giorni; ha compensato le spese nei gradi relativi a tale lite. Sono stati inoltre confermati gli oneri per il doppio contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come norma sui termini di decadenza per l'accertamento; la Corte non entra nel merito della pretesa decadenza perché la censura non è devoluta o è inammissibile.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma sui termini di decadenza in materia IVA; la Corte non ne esamina nel merito la violazione perché la relativa doglianza è inammissibile o non devoluta.
art. 12, comma 5, L. n. 212/2000
richiamato dal contribuente come parametro di inutilizzabilità dei dati acquisiti oltre il termine di verifica; la Corte non lo esamina nel merito per difetto di rituale devoluzione.
art. 67 d.P.R. n. 600/1973
invocato dalla parte per sostenere la nullità/sostituzione dell'avviso; la Corte ricostruisce invece la vicenda come duplicazione di notifiche del medesimo atto, non come invalidità determinante l'estinzione della lite.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
utilizzato per affermare che la notificazione degli avvisi avviene secondo gli artt. 137 e ss. c.p.c., con le modifiche previste per gli atti tributari.
art. 137 c.p.c.
richiamato per definire la consegna della copia conforme come modalità tipica di notificazione.
art. 148 c.p.c.
evocato dalla parte come norma sulla relata di notifica; la Corte esclude che la mera collocazione della relata sul frontespizio comporti inesistenza della notifica.
art. 156 c.p.c.
richiamato per il principio del raggiungimento dello scopo, che sana eventuali irregolarità della relata.
art. 112 c.p.c.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude omissioni di pronuncia della CTR.
art. 295 c.p.c.
invocato per la sospensione del giudizio in attesa della revocazione; la Corte rigetta l'istanza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione di legge nei ricorsi ordinari.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che non sono deducibili questioni o argomentazioni ma solo fatti storici.
art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.
utilizzato per cassare senza rinvio la sentenza d'appello e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per tardività.
art. 391-bis c.p.c.
norma sul ricorso per revocazione delle sentenze della Cassazione, applicata restrittivamente ai soli errori di fatto.
art. 395, n. 4, c.p.c.
consente la revocazione solo per errore di fatto percettivo, non per errori di diritto o di valutazione.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
la Corte ribadisce che nel processo tributario sono ammissibili in appello nuovi documenti e prove documentali, entro i limiti del contraddittorio e del termine di cui all'art. 32.
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
richiamato come termine di decadenza entro il quale possono essere prodotti nuovi documenti in appello.
art. 6 d.l. n. 119/2018
norma sulla definizione agevolata delle liti pendenti; la Corte afferma che la definizione richiede la chiusura effettiva di tutte le articolazioni processuali della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
art. 24 Cost.
evocato nel richiamo ai principi sulla rinnovazione della notificazione come garanzia di difesa.
art. 113 Cost.
evocato nel richiamo ai principi sulla tutela giurisdizionale e alla differenza tra atto e sua notificazione.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errori di fatto percettivi, immediatamente rilevabili dagli atti, e non per contestazioni che investano la valutazione giuridica o l'apprezzamento delle risultanze processuali.
- Non ricorre errore revocatorio quando il fatto asseritamente mal percepito abbia costituito oggetto di discussione tra le parti o quando la censura miri, in sostanza, a rimettere in discussione la qualificazione giuridica compiuta dalla Corte.
- La distinzione tra atto impositivo e sua notificazione è decisiva: la rinnovazione della notificazione non equivale a nuovo esercizio del potere impositivo, mentre il rinnovo dell'atto presuppone un diverso provvedimento sostitutivo o emendativo.
- Se un medesimo atto tributario viene notificato due volte e ciascuna notificazione è seguita da impugnazione, occorre verificare se la seconda notificazione sia stata effettuata per sanare un vizio della prima; solo in tal caso il termine di impugnazione decorre dalla seconda notifica.
- Quando la prima notificazione dell'avviso è valida ed efficace, essa fa decorrere il termine decadenziale per impugnarlo; una seconda notificazione successiva non riapre il termine e il ricorso proposto oltre i 60 giorni è inammissibile per tardività.
- Nel processo tributario è ammissibile la produzione di documenti nuovi in appello, anche se preesistenti al primo grado, purché nel rispetto del contraddittorio e dei termini processuali previsti.
- L'omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi, non questioni giuridiche, argomentazioni difensive o profili di motivazione ritenuta insufficiente.
- La relata di notificazione apposta sul frontespizio dell'avviso di accertamento non determina di per sé nullità o inesistenza quando non sia specificamente contestata la completezza e conformità dell'atto e risulti comunque garantita l'integrità del documento notificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04424/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04427/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04428/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04430/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04431/2024 del 20/02/2024
- ordinanza_civile · 20 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04434/2024 del 20/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →