Cassazione Penale, Sentenza n. 17012/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Romano era stato condannato per estorsione: si contestava che avesse minacciato di morte la moglie impugnando un martello e lanciandole contro una lampada, intimandole di consegnargli il denaro relativo al reddito di cittadinanza, per acquistare sostanze stupefacenti. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) assenza degli elementi costitutivi dell'estorsione perché la minaccia sarebbe stata rivolta solo alle cose e riconducibile a uno 'sfogo' dovuto ad astinenza; 2) errata qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe stato esercizio arbitrario delle proprie ragioni trattandosi di somme a lui intestate (carta del reddito di cittadinanza a nome del ricorrente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una lettura alternativa delle prove senza individuare vizi manifesti della motivazione; la motivazione delle sentenze di merito risultava coerente e fondata anche sulle dichiarazioni degli operanti che avevano osservato l'aggressione diretta alla persona. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto che il reddito di cittadinanza sia un sussidio destinato al nucleo familiare e non un bene strettamente personale, pertanto l'impossessamento della carta per ottenere le somme integra l'estorsione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
Indica che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto; norma utilizzata per la modalità del procedimento in Cassazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali della parte che ha proposto il ricorso rigettato.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015)
Richiami giurisprudenziali usati per delimitare il sindacato della Cassazione sulla motivazione: revisione ammessa solo per mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità con atti del processo, non per una diversa valutazione della persuasività delle prove.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato: non può riformare la valutazione delle prove quando il ricorso propone solo una diversa lettura degli elementi probatori senza rilevare vizi logici manifesti.
- Per integrare il reato di estorsione è necessario che la condotta sia diretta a costringere la vittima mediante minaccia o violenza; osservazioni di terzi (p. es. agenti intervenuti) che attestino minacce alla persona rafforzano la valutazione di estorsione.
- Il reddito di cittadinanza, pur essendo erogato tramite una carta intestata a un singolo, è considerato un sussidio destinato al nucleo familiare: l'appropriazione coattiva della carta o delle somme può configurare estorsione perché riguarda risorse destinate al sostentamento familiare, non un bene strettamente personale.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia la condanna alle spese processuali se il ricorso viene rigettato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
- La qualificazione giuridica del fatto non può essere modificata in Cassazione se la diversa qualificazione si basa su una valutazione alternativa delle stesse emergenze processuali senza errori di diritto o vizi manifesti della motivazione.
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