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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33754/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ferrari impugnava la conferma della condanna per il delitto di calunnia per avere, nella comparsa di costituzione e risposta in una causa civile tra la societa "Marina di Verrazze" s.r.l. e "La Dimora del Gaggio" s.a.s., incolpato sapendola innocente Molin Pradel Liliana sostenendo falsamente di avere versato 6.173,90 euro quale saldo del canone di ormeggio. Il ricorso articolava sei motivi: 1) vizio per mancata decisione dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata prima della richiesta del giudizio abbreviato (art. 438, comma 6-bis c.p.p.); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della condotta come calunnia anziche esercizio del diritto di difesa (art. 51 c.p. e art. 368 c.p.); 3) e 4) contestazioni sulla legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena ad obblighi di lavoro di pubblica utilità (art. 165 c.p., art. 18-bis disp. att. c.p., d.lgs. n. 274/2000); 5) mancata acquisizione di una prova sopravvenuta (mail) ritenuta decisiva; 6) censura sulla quantificazione del danno civile (art. 185 c.p. e art. 1226 c.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (valenza assorbente) occupandosi del tema più rilevante: il confine tra legittimo esercizio del diritto di difesa (art. 51 c.p.) e la calunnia. Ha richiamato la giurisprudenza che ammette che l'imputato possa negare anche mendacemente le accuse ma ha precisato che il falso accusatorio diventa punibile quando eccede il nesso funzionale con la difesa e assume contenuto circostanziato e non necessario. Applicando il criterio della stretta correlazione funzionale, la Corte ha ritenuto che l'affermazione di Ferrari circa il mancato rilascio di una ricevuta era mera specificazione del nucleo difensivo (la contestata consegna del denaro) e non un elemento eccedente necessario a coinvolgere ingiustamente la presunta vittima in un procedimento: pertanto la condotta è scriminata dall'art. 51 c.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste per essere scriminato ai sensi dell'art. 51 c.p. Le altre doglianze non sono state ritenute decisive in ragione della prevalenza del motivo assorbente.

Norme richiamate

  • art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.

    La norma è stata evocata nella discussione sull'eccezione di incompetenza territoriale in relazione al momento in cui venga richiesta la definizione del giudizio con rito abbreviato; la questione non è stata risolutiva per la Corte di cassazione, che non ha annullato per questa ragione.

  • art. 458, comma 1, cod. proc. pen.

    Citata dal ricorrente per spiegare che anche quando l'abbreviato segue il decreto di giudizio immediato si applica l'art. 438, comma 6-bis; discussione usata per argomentare che questioni di incompetenza antecedenti alla richiesta di abbreviato dovrebbero essere decise.

  • art. 368 cod. pen.

    Norma relativa al reato oggetto del processo (calunnia); la Corte ha riesaminato la qualificazione della condotta alla luce del principio di scriminante dell'art. 51 c.p.

  • art. 51 cod. pen.

    Norma centrale: causa di giustificazione per l'esercizio del diritto di difesa. La Corte l'ha interpretata stabilendo che la menzogna difensiva è scriminata se strettamente correlata e necessaria all'attività difensiva; va esclusa quando il falso addebito ecceda il nucleo necessario e possa ingenerare un'indagine per fatti concreti e circostanziati.

  • art. 165 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena, richiamata nei motivi del ricorso in ordine alla subordinazione ad obblighi di lavoro pubblico; la Corte non ha approfondito il vizio percheù il motivo sul diritto di difesa ha avuto valenza assorbente.

  • art. 18-bis disp. att. cod. pen.

    Norma sulle modalità e durata del lavoro di pubblica utilità; citata nelle doglianze sul tipo e durata dell'obbligo imposto con la sospensione condizionale.

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 54

    Riferimento normativo relativo all'organizzazione del lavoro di pubblica utilità; invocato nelle censure sulla corretta applicazione delle norme amministrative e sanzionatorie connesse alla sospensione.

  • art. 185 cod. pen.

    Norma invocata in relazione alla liquidazione del danno, menzionata nel motivo sul ristoro in favore della parte civile; la Corte non ha ritenuto decisiva la censura alla luce dell'assorbimento.

  • art. 1226 cod. civ.

    Richiamato in ordine ai criteri per la liquidazione del danno in via equitativa; contestato dal ricorrente ma non decisivo dopo l'annullamento per scriminante.

Massime di principio

  • Il soggetto imputato può negare anche mendacemente fatti accusatori senza che la condotta sia automaticamente perseguibile come calunnia, se la menzogna resta funzionalmente necessaria all'esercizio del diritto di difesa (art. 51 c.p.).
  • La linea di demarcazione tra difesa lecitamente mendace e calunnia è la "stretta correlazione funzionale": l'addebito falso diventa punibile quando eccede il nucleo essenziale della difesa e contiene dettagli circostanziati che non erano necessari alla confutazione dell'accusa e possono innescare indagini a carico dell'innocente.
  • Nella valutazione bisogna considerare se esistono alternative ragionevoli alla menzogna difensiva; se la menzogna non era l'unico mezzo ragionevole per confutare l'accusa, può venir meno la scriminante.
  • Le questioni procedurali (es. incompetenza territoriale) sollevate prima della richiesta di rito abbreviato dovrebbero essere valutate con attenzione al momento processuale in cui sono state proposte; tuttavia, in presenza di motivi di merito assorbenti, la Cassazione può decidere il caso senza approfondire tutte le censure procedurali.
  • La richiesta di acquisizione di documenti sopravvenuti va valutata con il criterio della "manifesta irrilevanza": se il documento può ragionevolmente influire sulla ricostruzione, l'ammissione può essere legittima; ma la valutazione spetta al giudice di merito e può esser sindacata dalla Cassazione solo per vizio di motivazione.
  • Le censure relative alla sospensione condizionale della pena e agli obblighi di pubblica utilità richiedono un controllo sulla correttezza dell'applicazione delle norme specifiche (art. 165 c.p., disposizioni attuative e d.lgs.), ma possono risultare inconseguenti se il giudice di legittimità annulla la condanna per cause sostanziali (es. scriminante).

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