Cassazione Penale, Sentenza n. 41967/2024 del 15/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Denunciava vizio di motivazione ex art. 274 c.p.p. per omissione di valutazione circa una presunta disparità di trattamento rispetto ai correi Iannì Ivan Dario e Iannì Antonino, i quali, secondo la difesa, erano stati sottoposti agli arresti domiciliari pur trovandosi nelle medesime condizioni rispetto ai reati contestati e ai precedenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con argomentazioni generiche e manifestamente infondate. Ha confermato che il Tribunale di Caltanissetta ha adeguatamente motivato il rigetto della sostituzione della misura richiamando la gravità dei reati (due estorsioni aggravate dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l'associazione mafiosa 'stidda'), l'assenza di elementi nuovi rispetto al giudicato cautelare e il principio per cui la sola durata della misura o il rispetto delle prescrizioni non bastano a escludere le esigenze cautelari. Quanto alla disparità prospettata, la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificazioni sulle ragioni del diverso trattamento dei singoli coimputati. La sentenza di cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare il tipo di impugnazione proposta (appello ex art. 310 c.p.p.).
art. 274 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione del provvedimento; la censura per vizio di motivazione richiede che vengano indicate in modo specifico le omissioni o le contraddizioni imputate al giudice, cosa non avvenuta nel caso.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e possibilità di applicare sanzione a favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla sentenza (adempimenti amministrativi per l'esecuzione del dispositivo).
Massime di principio
- Una censura di omessa o insufficiente motivazione ex art. 274 c.p.p. deve indicare in modo puntuale quali specifiche parti del provvedimento si ritengono carenti: enunciazioni generiche sulla 'disparità di trattamento' sono inammissibili.
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misura meno afflittiva non basta il decorso del tempo o l'osservanza delle prescrizioni; è necessario dimostrare elementi nuovi e concreti che inducano a ritenere venute meno le esigenze cautelari.
- La comparazione con il trattamento riservato ad altri indagati o imputati richiede l'analisi dettagliata delle ragioni che hanno indotto il giudice a scegliere misure differenti (quantità e qualità degli elementi di rischio, gravità dell'imputazione, precedenti personali, comportamenti processuali), altrimenti la doglianza risulta generica.
- In sede di cassazione le doglianze di merito riguardanti le valutazioni cautelari sono difficilmente accolte se il provvedimento impugnato contiene una congrua esposizione delle ragioni: bisogna mostrare l'illogicità o la manifesta contraddittorietà della motivazione.
- La presentazione di un ricorso poco specifico espone al rischio di inammissibilità e alle conseguenti sanzioni economiche (spese e somma alla Cassa delle ammende); quindi le difese devono curare la specificità e la concretezza delle doglianze.
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