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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25792/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Il ricorso per cassazione deduceva, anzitutto, la violazione degli artt. 441, comma 1, e 522 c.p.p., sostenendo che l’aggravante dell’indebito utilizzo dell’identità digitale ex art. 640-ter, terzo comma, c.p. sarebbe stata ritenuta senza rituale contestazione, con conseguente lesione del diritto di difesa e violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. In secondo luogo, si lamentava la violazione dell’art. 192 c.p.p. e il vizio di motivazione, assumendo che la responsabilità fosse stata affermata sulla base del solo elemento del bonifico accreditato sul conto dell’imputato, ritenuto insufficiente sia come prova indiziaria sia per capacità dimostrativa, anche considerando la natura concorsuale del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la contestazione descriveva in fatto in modo chiaro l’uso abusivo dell’identità digitale della persona offesa, così da rendere legittima l’applicazione dell’aggravante anche senza richiamo formale della disposizione, e da escludere la violazione del principio di correlazione. Ha ritenuto non consentito, e comunque infondato, anche il secondo motivo: la responsabilità dell’imputato era logicamente desunta dalla titolarità del conto corrente su cui era stato accreditato il profitto illecito, non essendo emersi elementi idonei a spezzare la normale riferibilità del vantaggio patrimoniale all’autore o concorrente della condotta decettiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 615-ter c.p.

    indicato come uno dei reati per cui era stata confermata la condanna, relativo all’accesso abusivo a sistema informatico.

  • art. 640-ter c.p.

    l’aggravante dell’indebito utilizzo dell’identità digitale può risultare validamente contestata anche in fatto, se la descrizione contiene gli elementi materiali necessari a renderla autoevidente e a consentire la difesa.

  • art. 441, comma 1, c.p.p.

    invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della contestazione dell’aggravante nel giudizio abbreviato.

  • art. 522 c.p.p.

    richiamato per dedurre la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato per censurare la valutazione della prova e la motivazione della responsabilità.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    la trattazione del ricorso è avvenuta con rito camerale scritto.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • In materia di aggravanti, la contestazione può essere validamente effettuata anche "in fatto", quando la descrizione della condotta e dei mezzi impiegati contenga tutti gli elementi materiali della circostanza e renda possibile un effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • Non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se la circostanza aggravante, pur non formalmente etichettata nel capo d’imputazione, è resa autoevidente dalla descrizione fattuale dell’addebito.
  • L’indebito utilizzo dell’identità digitale può configurarsi anche con l’uso abusivo di credenziali di accesso a sistemi informatici privati, non essendo necessario che l’identità digitale sia riferita a una procedura di validazione della pubblica amministrazione.
  • In tema di frode/truffa informatica, la percezione del profitto illecito da parte del soggetto che riceve l’accredito delle somme costituisce un rilevante indice di riferibilità del fatto all’autore dell’azione decettiva o al concorrente, secondo una massima di अनुभवienza fondata sulla normalità causale.
  • Tale criterio probatorio non integra inversione dell’onere della prova: una volta assolto l’onere dell’accusa, spetta alla difesa allegare elementi concreti e oggettivi idonei a collocare l’imputato fuori dalla catena causale tipica.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando mira a una mera rivalutazione del materiale probatorio, se la decisione impugnata è sorretta da una motivazione logicamente coerente e giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso abusivoFrode informaticaImpugnazioni
RamiReati informaticiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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