Cassazione Penale, Sentenza n. 35511/2024 del 20/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la restituzione di due telefoni cellulari, sequestrati il 30/01/2024. Il Pubblico Ministero aveva negato la restituzione sostenendo che le analisi non erano ancora concluse e che il sequestro doveva essere mantenuto a fini probatori e per valutare la possibile confiscabilità. Il GIP ha respinto l'opposizione de plano, ritenendo ragionevole il tempo trascorso per le indagini. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza denunciando l'inosservanza delle norme processuali (richiamando in particolare gli artt. 263, comma 5, e 127, commi 1 e 5, cod. proc. pen.), poiché il giudice ha deciso senza fissare l'udienza/camera di consiglio in contraddittorio come prescritto dall'art. 127.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha dichiarato ammissibile il rimedio e ribadito il principio secondo cui il provvedimento del GIP che decide sull'opposizione ex art. 263, comma 5, deve essere adottato conformemente a quanto previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. Una decisione adottata de plano, salvo che l'atto introduttivo sia inammissibile, è affetta da nullità per violazione dell'obbligo di contraddittorio (art. 127, comma 5). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP di Torino perché provveda nuovamente sull'opposizione nelle forme prescritte.
Norme richiamate
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina la competenza del GIP a decidere sull'opposizione alla richiesta di restituzione; la Corte usa questa norma come base per sancire che la decisione del GIP deve essere conforme all'art. 127
art. 127, commi 1, 3, 4, 5 e 9, cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di trattare le questioni in camera di consiglio con il contraddittorio delle parti; consente una pronuncia de plano solo quando sia dichiarata l'inammissibilità dell'atto introduttivo (comma 9); la violazione dei commi che garantiscono il contraddittorio comporta nullità ai sensi del comma 5
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per ribadire l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP che decide sull'opposizione ex art. 263, comma 5
Massime di principio
- Quando il GIP decide sull'opposizione alla negazione della restituzione di cose sequestrate (ex art. 263, comma 5), deve procedere in conformità all'art. 127: la decisione va adottata in camera di consiglio con il contraddittorio tra le parti, salvo che l'atto sia manifestamente inammissibile.
- Una decisione del GIP adottata de plano (senza convocare le parti) è nulla ai sensi dell'art. 127, comma 5, a meno che non si tratti di inammissibilità dell'atto introduttivo; tale nullità è idonea ad essere dedotta in Cassazione.
- Il fatto che il pubblico ministero dichiari che le analisi sui beni sequestrati non sono concluse non legittima di per sé una decisione del GIP presa senza contraddittorio: le esigenze investigative devono essere valutate nel contraddittorio.
- In situazioni analoghe, la parte che subisce una decisione de plano del GIP può proporre ricorso per cassazione invocando l'inosservanza dell'art. 127; se la Corte accerta la nullità, annullerà e rinvierà gli atti al GIP perché decida nuovamente rispettando le forme del contraddittorio.
- E' possibile ottenere l'annullamento dell'ordinanza anche quando la violazione è procedurale (mancata audizione/contraddittorio), non necessariamente quando vi è una controversia sul merito dell'opportunità del mantenimento del sequestro.
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