Sentenza n. 136/2026 - Bari, Sezione 1
per la condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni derivanti dalla denegata offerta di possibilità di progressione verticale di carriera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Denegata offerta di possibilità di progressione verticale di carriera e conseguente mancato risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto domanda di condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata offerta di possibilità di progressione verticale di carriera. Nel corso del giudizio, uno dei ricorrenti è deceduto; il processo è stato interrotto, ma non è stato riassunto dai suoi eredi. Gli altri ricorrenti hanno successivamente dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorrente deceduto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera a), c.p.a., in ragione della mancata riassunzione da parte degli eredi. Nei confronti degli altri ricorrenti ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo essi dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio limitatamente al ricorrente deceduto, non essendo intervenuta la riassunzione da parte degli eredi dopo l'interruzione del processo.
Massime di principio
- Quando, dopo l'interruzione del giudizio per il decesso di una parte, gli eredi non provvedono alla riassunzione, il giudice dichiara l'estinzione del processo limitatamente alla posizione del defunto.
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una definizione in rito dovuta a vicende processuali sopravvenute, il giudice può compensare le spese di giudizio tra le parti.
Come è indicizzato
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