Sentenza n. 3788/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto del Prefetto di Napoli notificato in data 05.03.2026 con il quale è stato revocato il decreto n. -OMISSIS- di attribuzione della qualifica di Agente di P.S., nonché di tutti gli atti preordinati consequenziali e/o comunque connessi ed in particolare della nota p.g. -OMISSIS- del Comune di Napoli non conosciuta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia municipale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto notificato il 5 marzo 2026 con cui il Prefetto di Napoli aveva revocato la qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nel gennaio 2002. Il provvedimento richiamava una segnalazione del Comune di Napoli relativa a un intervento per codice rosso e al contestuale ritiro cautelare di arma e munizioni, ritenendo che tali condotte potessero compromettere l'affidabilità e la correttezza necessarie al mantenimento della qualifica. Sono stati dedotti eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, illogicità, erronea presupposizione dei fatti, contraddittorietà e difetto di istruttoria, falsa applicazione dell'art. 39 TULPS, violazione dell'art. 5 della legge n. 65/1986 e violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente la censura relativa alla violazione dell'art. 5 della legge n. 65/1986. La norma individua tassativamente i requisiti per il conferimento della qualifica e stabilisce che il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza soltanto quando accerti il venir meno di uno di essi: godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo o di sottoposizione a misura di prevenzione, e assenza di espulsione dalle Forze armate o da Corpi militarmente organizzati o di destituzione dai pubblici uffici. Nel caso concreto la revoca era stata fondata su una valutazione di affidabilità e correttezza collegata a episodi non riconducibili ad alcuno dei requisiti normativamente previsti. Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, sez. III, n. 8350/2024, il TAR ha affermato che l'omessa previsione legislativa del requisito della buona condotta non costituisce una lacuna integrabile mediante il ricorso alla disciplina generale delle autorizzazioni di polizia. Il potere prefettizio di dichiarare la perdita della qualifica ha natura vincolata e può essere esercitato solo in presenza di una delle ipotesi tassative previste dall'art. 5 della legge n. 65/1986. Il decreto è stato quindi annullato. La Prefettura è stata condannata al pagamento di 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti tra ricorrente e Comune di Napoli.
Norme richiamate
art. 5, commi 2 e 3, l. n. 65/1986
“Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti”.
I requisiti per il conferimento e la perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza del personale della polizia municipale sono tassativi ed esaustivi; il potere prefettizio di dichiarare la perdita della qualifica è vincolato all'accertamento del venir meno di uno di essi.
art. 39 TULPS
Il ricorrente ne ha dedotto la falsa applicazione, ma la sentenza non sviluppa uno specifico esame della disposizione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la sentenza non decide specificamente tale censura, ritenendo assorbente la violazione dell'art. 5 della legge n. 65/1986.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- L'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 65/1986 individua in modo tassativo ed esaustivo i requisiti necessari per il conferimento e per la perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita al personale della polizia municipale.
- Il potere del prefetto di dichiarare la perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza ha natura vincolata e può essere esercitato soltanto quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti espressamente indicati dall'art. 5 della legge n. 65/1986.
- In assenza di una previsione legislativa espressa, la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza non può essere fondata autonomamente su una valutazione discrezionale di affidabilità o di buona condotta, né tale requisito può essere ricavato dalla disciplina generale delle autorizzazioni di polizia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →