Sentenza n. 205/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, relativa all'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al versamento dell'importo di € 3.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di € 500,00, con riferimento agli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero, condannando quest'ultimo al pagamento complessivo di € 3.000,00. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso il domicilio digitale il 20 gennaio 2024, che era passata in giudicato e che il Ministero non vi aveva dato spontanea esecuzione, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'attivazione della Carta elettronica con accredito della somma dovuta e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo e il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni era inutilmente decorso. Poiché era incontestata la mancata esecuzione, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 3.000,00. Il giudice ha nominato, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, restituzione del contributo unificato eventualmente versato e spese generali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 479 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario è stata notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto tale termine era decorso senza esecuzione.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato comprovato mediante il relativo certificato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga obblighi conformativi o patrimoniali all'Amministrazione.
- Ai fini dell'ottemperanza, il giudicato del giudice ordinario deve risultare notificato all'Amministrazione quale titolo esecutivo e deve essere comprovato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
- Nell'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, il commissario ad acta deve compiere, se necessario, anche le attività di stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo l'Amministrazione e il commissario adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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