Sentenza n. 358/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 2133/2023, resa tra le parti, avente a oggetto l’ordinanza di demolizione n. 22 del 21 aprile 2020 e ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato e/o presupposto e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 2133/2023, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione n. 22 del 21 aprile 2020
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha contestato l'ordinanza di demolizione di un manufatto e della relativa tettoia, deducendo, in primo luogo, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, poiché il Comune avrebbe utilizzato accertamenti effettuati quando era ancora vigente un'autorizzazione edilizia successivamente annullata, senza svolgere una nuova e autonoma indagine. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione dell'ordinanza, per omessa indicazione dell'annullamento dell'autorizzazione edilizia e delle ragioni dell'abusività dell'opera. Infine, ha lamentato l'omessa motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, considerato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto e il rilascio, nel 2003, di un'autorizzazione edilizia rimasta vigente per anni, elementi dai quali sarebbe derivato un affidamento incolpevole. La vicenda traeva origine dal rigetto di una domanda di condono edilizio, divenuto definitivo per tardività dell'impugnazione, e dall'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione edilizia n. 223/2003. Una precedente ordinanza di demolizione era stata annullata dal TAR esclusivamente perché adottata prima dell'annullamento del titolo edilizio; il Comune aveva quindi adottato una nuova ordinanza dopo la sentenza, richiamando anche un rapporto dei vigili urbani del 24 luglio 2019 che attestava la permanenza delle opere. L'immobile ricadeva entro la fascia di 150 metri dalla battigia, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta.
La decisione
Il CGARS ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente l'istruttoria già svolta, integrata dal rapporto dei vigili urbani del 24 luglio 2019, successivo alla precedente sentenza e all'annullamento dell'autorizzazione edilizia, che attestava la persistente esistenza delle opere. La precedente pronuncia aveva fatto salvo il potere del Comune di adottare ulteriori misure repressive dopo l'annullamento del titolo; il rigetto del condono era ormai definitivo e non erano necessari ulteriori accertamenti sulla natura abusiva delle opere. Quanto al secondo motivo, ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che l'ordinanza richiamava la precedente sentenza, l'annullamento del titolo, il rigetto della sanatoria, il vincolo di inedificabilità assoluta e il rapporto dei vigili urbani, consentendo di ricostruire l'iter logico-giuridico dell'amministrazione. La motivazione può risultare anche per relationem quando gli atti richiamati siano autosufficienti e offrano elementi univoci sulle ragioni della decisione. Quanto al terzo motivo, ha escluso la necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale e di una comparazione con l'interesse privato, poiché l'ordine di demolizione di opere abusive è un atto vincolato. Il decorso del tempo, l'inerzia dell'amministrazione e l'originario rilascio dell'autorizzazione non possono fondare un affidamento tutelabile alla conservazione dell'abuso né una sanatoria automatica, soprattutto in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta e del definitivo rigetto del condono. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il difetto di motivazione sussiste quando non sia ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione; l'obbligo è rispettato anche mediante motivazione per relationem, se gli atti richiamati sono autosufficienti e consentono di comprendere le ragioni della decisione e di esercitare la difesa.
art. 15, comma 1, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976
Prevede il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia, ritenuto ostativo alla sanabilità dell'immobile e idoneo a fondare la repressione dell'abuso.
art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004
È richiamato dall'ordinanza comunale con riferimento alla tutela della fascia costiera interessata dall'intervento.
art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985
La decisione richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 72/2025, secondo cui non consente la sanatoria degli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1976 entro i 150 metri dalla battigia, in violazione del vincolo di inedificabilità assoluta.
l. 326/2003
Disciplina il condono edilizio invocato dal proprietario; la relativa domanda è stata definitivamente respinta e la sua impugnazione è stata dichiarata irricevibile per tardività.
Adunanza plenaria, sentenza 17 ottobre 2017, n. 9
È richiamata per il principio secondo cui l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato e non richiede la motivazione su un interesse pubblico concreto e attuale né la comparazione con l'interesse privato, non essendo tutelabile l'affidamento alla conservazione dell'abuso.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di un'opera abusiva costituisce un atto vincolato e, una volta accertata l'abusività, non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione né una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
- Il decorso del tempo, l'inerzia dell'amministrazione e l'eventuale precedente rilascio di un titolo edilizio non possono fondare un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva né determinare una sanatoria automatica.
- Quando una precedente ordinanza di demolizione sia stata annullata esclusivamente perché adottata prima dell'annullamento del titolo edilizio, l'amministrazione può riadottare l'ordine repressivo dopo l'annullamento del titolo, senza dover rinnovare integralmente gli accertamenti già compiuti, purché disponga di elementi attuali che attestino la permanenza delle opere abusive.
- L'obbligo di motivazione dell'ordinanza di demolizione è soddisfatto quando il provvedimento individua l'opera abusiva, richiama gli atti presupposti e indica il quadro normativo e fattuale dal quale emerge l'illegittimità; la motivazione può essere resa per relationem mediante il richiamo ad atti istruttori autosufficienti.
- Il definitivo consolidamento del rigetto della domanda di sanatoria e l'accertata realizzazione dell'opera in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta escludono la rilevanza dell'affidamento del privato e consentono l'adozione della misura ripristinatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →