Sentenza n. 16489/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024 – prot. CA/14193 del 25/01/2024, posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di Roma Capitale dal 26 gennaio al 9 febbraio 2024, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Municipale del Commercio su Aree Pubbliche 2023”; in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui segnatamente: - la nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico, prot. QH/2024/0000146 del 2/1/2024, non pubblicata né notificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, recante l’approvazione della ricognizione delle postazioni di commercio su aree pubbliche e l’individuazione di quelle ritenute incompatibili, nonché nota istruttoria della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico del 2 gennaio 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione municipale n. 4 del 25 gennaio 2024 nella parte in cui riteneva applicabile alle postazioni di commercio sul territorio municipale la disciplina dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, relativa alla messa a bando e alla proroga dei titoli esistenti al 31 dicembre 2025, e ricogniva i posteggi, includendo un elenco delle soste ritenute incompatibili. Ha impugnato anche gli atti presupposti, in particolare una nota dirigenziale del 2 gennaio 2024. Il testo non specifica ulteriori censure di legittimità articolate dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando la carenza di interesse all’impugnazione immediata. Le parti censurate della deliberazione n. 4/2024 avevano natura endoprocedimentale e preparatoria: la ricognizione costituiva la base istruttoria per il successivo Piano municipale del commercio, approvato con deliberazione di Roma Capitale n. 34/2025, che non era stato impugnato. La ricognizione non aveva prodotto una lesione definitiva e immediata, poiché dopo la sua approvazione l’amministrazione aveva riesaminato le postazioni incompatibili e avviato un procedimento partecipativo con le organizzazioni sindacali e i singoli operatori per elaborare progetti di ottimizzazione. Gli atti endoprocedimentali sono immediatamente impugnabili soltanto quando abbiano natura conclusiva e provvedimentale; se producono effetti interinali e instabili, vanno contestati insieme all’atto definitivo. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, l. 214/2023
La disposizione, richiamata per descrivere la disciplina che la ricorrente contestava, non è oggetto di interpretazione decisiva da parte del TAR.
art. 73 c.p.a.
Il TAR dà atto dell’avviso alle parti circa la sussistenza di una causa di inammissibilità, senza svolgere un’interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- L’impugnazione immediata di un atto endoprocedimentale è ammessa soltanto quando esso abbia natura conclusiva e provvedimentale e produca una lesione attuale e definitiva. Gli atti preparatori che determinano effetti interinali e instabili, senza incidere immediatamente sulla sfera giuridica dell’interessato, devono essere impugnati unitamente al provvedimento finale.
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