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Sentenza

Sentenza n. 1752/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento dirigenziale n. 06/165 del 15/03/2022 del Comune di Catania, mai comunicato, che ha concesso alla Petrol Company s.r.l. l'autorizzazione ai lavori di modifica e ripristino dell'assetto funzionale dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Catania, Largo Pascoli-Via della Fiaccola, già dismesso dal 2017; 2) dell'atto prot. n. 469857 del 25/11/2021 del Comune di Catania, che ha autorizzato i lavori per la riattivazione dell'impianto in Via Gabriele D'Annunzio angolo Largo Pascoli, mai comunicato e del quale il ricorrente non conosce il contenuto (indicato nell'atto prot. n. 18369 del 11/04/2022 dell'Assessorato delle Attività Produttive); 3) del provvedimento prot. n. 127575 del 31/03/2021 del SUAP di proroga fino al 31/12/2021 dell'attivazione dell'impianto richiesta dalla ditta con prot. n. 82835/21, mai comunicato e del quale il ricorrente non conosce il contenuto; 4) del provvedimento prot. n. 469857 del 25/11/2021 del SUAP di proroga fino al 30/06/2022 dell'attivazione dell'impianto richiesta dalla ditta con prot. n. 443723/21, mai comunicato e del quale il ricorrente non conosce il contenuto; 5) del provvedimento prot. n. 172192 del 14/05/2019 del Comune di Catania - Direzione Politiche Ambientali, avente ad oggetto la richiesta di progetto di bonifica ai sensi dell'allegato 4 titolo V del D.Lgs. 152/06 e D.M. 12/12/15 n. 31; 6) del_provvedimento prot. n. 201881 del 24/05/2018 del Comune di Catania - Direzione Politiche Ambientali, avente ad oggetto la richiesta di progetto di bonifica ai sensi dell'allegato 4 titolo V del D.Lgs. 152/06 e D.M. 12/12/15 n. 31; 7) del parere favorevole prot. 10124 del 22/05/2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania che ha autorizzato la realizzazione dell'impianto già dismesso dal 2017, mai comunicato e del quale il ricorrente non conosce il contenuto; 8) del provvedimento prot. n. 18369 del 11/04/2022 dell'Assessorato Attività Produttive, che ha comunicato al ricorrente il rigetto dell'istanza di annullamento in quanto “l'impianto di carburanti in questione risulta essere regolarmente posto in sospensiva al fine di eseguire, entro il 30 giugno 2022, i lavori per la riattivazione del suddetto impianto, autorizzati dal Comune di Catania con nota prot. n. 469857 del 25/11/2021”; 9) del provvedimento prot. n. 15156 del 29/03/2021 dell'Assessorato Attività Produttive, che ha rigettato l'istanza di autorizzazione alla sospensione dell'attività, mai comunicato al ricorrente che ne ha avuto conoscenza in sede di accesso agli atti del Comando dei Vigili del Fuoco; 10) del provvedimento prot. n. 54143 del 05/09/2019 dell'Assessorato Attività Produttive, avente ad oggetto l'istanza di autorizzazione alla sospensione dell'attività, mai comunicato al ricorrente che ne ha avuto conoscenza in sede di accesso agli atti del Comando dei Vigili del Fuoco; 11) del provvedimento prot. n. 16997/11CT0981IDSA del 11/03/2019 dell'Assessorato delle Attività Produttive (menzionato nell'atto assessoriale prot. n. 18369 del 11/04/2022 e nell'autorizzazione comunale n. 06/165 del 15/03/2022), mai comunicato, che ha autorizzato il subingresso della società Petrol Company s.r.l. nell'attività dell'impianto di che trattasi; 12) del provvedimento prot. n. 53231 del 26/09/2018 dell'Assessorato Attività Produttive, comunicato agli Enti con nota prot. n. 53869 del 28/09/2018, che ha autorizzato la sospensione temporanea dell'attività della ESSO ITALIANA S.R.L. a decorrere dal 01/07/2018 fino al 30/06/2019, mai comunicato al ricorrente che ne ha avuto conoscenza in data 30/03/2022 in sede di accesso agli atti del Comando dei Vigili del Fuoco; 13) del parere favorevole prot. n. 9256 del 22/04/2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, avente ad oggetto l'istanza del 14/04/2021 della Petrol Company s.r.l., mai comunicato al ricorrente che ne ha avuto conoscenza in data 30/03/2022 in sede di accesso agli atti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 14) del parere favorevole prot. n. 13373 del 08/05/2019 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, avente ad oggetto l'istanza del 19/03/2091 della Petrol Company s.r.l., mai comunicato al ricorrente che ne ha avuto conoscenza in data 30/03/2022 in sede di accesso agli atti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; nonché per l'accertamento e la declaratoria del venir meno dell'efficacia del D.A. n. 465 del 04/03/2014 dell'Assessorato Attività Produttive (all. 11), per la sospensione dell'attività dell'impianto di carburanti oltre il termine previsto dall'art. 15 D.A. n. 1947/8 del 29/06/2016 come modificato dal D.A. n. 2284/1.s del 10/12/2018 dell'Assessorato Attività Produttive; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: oltre che l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale, avverso i quali sono proposti anche i presenti motivi aggiunti, dei seguenti ulteriori provvedimenti: 15) del provvedimento prot. n. 283175/2019 del Comune di Catania, che ha concesso una sospensione temporanea di 90 giorni per cause non dipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, mai comunicato e di cui il ricorrente ha avuto conoscenza il 10/05/2022 in sede di accesso agli atti presso l'Assessorato Regionale Attività Produttive; 16) del provvedimento prot. n. 69378 del 21/02/2020 del Comune di Catania (all. 36), che ha concesso una proroga della sospensione temporanea di 180 giorni per cause non dipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione, mai comunicato e di cui il ricorrente ha avuto conoscenza il 10/05/2022 in sede di accesso agli atti presso l'Assessorato Attività Produttive; 17) parere favorevole prot. n. 162953 del 03/05/2021 dell'ASP di Catania - Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, mai comunicato e di cui è stato chiesto il rilascio con istanze di accesso agli atti del 02/05/2022 (all. 37) e del 04/05/2022; 18) parere favorevole prot. n. 697 del 22/04/2021 dell'ASP di Catania - Servizio Igiene Pubblica Territoriale, mai comunicato e rilasciato dall'Azienda sanitaria il 04/05/2022 (all. 39) -in seguito a istanza di accesso con PEC del 02/05/2022 (all.37)- senza allegare gli elaborati grafici esaminati per il rilascio del parere stesso e la nota prot. n. 145900 del 13/04/2021 richiesti con nuova istanza di accesso con PEC del 04/05/2022 (all. 38); 19) del D.D.S.N. n. 8 del 20/01/2021 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, mai comunicato e del quale non si conosce il contenuto (menzionato nell'atto prot. n. 127575 del 31/03/2021 del Comune di Catania, impugnato al n. 3 – all. 32); 20) del D.D.S.N. n. 35 del 30/01/2020 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, mai comunicato e del quale non si conosce il contenuto, che ha approvato il progetto unico di bonifica dell'IDC; 21) del provvedimento prot. n. 43972 del 23/08/2017 dell'Assessorato Attività Produttive (all. 43), nella parte in cui dispone “Questo Dipartimento, espletati gli accertamenti di rito, provvederà ad emettere sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del R.D.L. 02/11/1933 n. 1741”, nonché l'eventuale provvedimento sanzionatorio adottato, della cui esistenza non si ha notizia, né è stato rinvenuto nel fascicolo dell'Assessorato Attività Produttive in sede di accesso in data 10/05/2022; 22) del verbale della Conferenza dei Servizi del 02/03/2022 ex art. 14-ter l. 241/1990 (all. 28), mai comunicato; 23) del verbale della Conferenza dei Servizi ex art. 14-ter l. 241/1990 prot. n. 273755 del 07/07/2021 nella parte in cui invita la Petrol Company a regolarizzare l'istanza/pratica (all. 24), mai comunicato; 24) del verbale della Conferenza dei Servizi indetta con atto prot. n. 153158 del 29/04/2019 (all. 26), mai comunicato e di cui non si conosce il contenuto; 25) di tutti i Verbali delle Conferenze dei Servizi aventi ad oggetto l'autorizzazione e/o il permesso a costruire in modifica e/o ripristino dell'assetto funzionale dell'IDC sito in Catania, nel crocevia tra Via G. D'Annunzio–Largo Pascoli–Via della Fiaccola, mai comunicati e di cui non si conosce il contenuto; 26) degli atti presupposti connessi e conseguenti, tra i quali il provvedimento prot. n. 63069 del 18/02/2020 del Comune di Catania, mai comunicato e di cui non si conosce il contenuto (menzionato in una istanza di proroga del 09/03/2020); di tutti i verbali delle conferenze di servizio e degli atti in esse adottati, mai comunicati e di cui non si conosce il contenuto; e per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'attività oggetto della SCIA del 03/02/2021 prot. n. 80976 con cui la Petrol Company ha comunicato l'esecuzione dei lavori di modifica e/o potenziamento dell'IDC; e per la condanna del Comune di Catania ad adottare i conseguenti atti conformativi ed i provvedimenti inibitori in ordine alla SCIA del 03/02/2021 della Petrol Company;

Giustizia amministrativa202200640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti amministrativi relativi alla sospensione, al subingresso, alla bonifica, alla riattivazione e al potenziamento di un impianto di distribuzione carburanti, inclusi l'autorizzazione comunale ai lavori e gli atti della conferenza di servizi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario vicino)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, gli atti con cui è stata mantenuta efficace l'autorizzazione regionale all'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti, è stato autorizzato il subingresso della società controinteressata, sono state concesse sospensioni e proroghe dell'attività, sono stati approvati interventi di bonifica e, infine, il Comune ha autorizzato lavori di modifica e ripristino dell'assetto funzionale dell'impianto. Ha sostenuto che la precedente dismissione materiale dell'impianto, avvenuta nel 2017, avesse determinato la decadenza o comunque la perdita di efficacia dell'originaria autorizzazione regionale, impedendo il successivo subingresso e la riattivazione. Ha inoltre dedotto la violazione della disciplina regionale sulle sospensioni dell'attività e sui termini massimi di sospensione, l'illegittimità delle proroghe, la violazione della normativa ambientale sulla bonifica, la qualificazione dell'intervento come potenziamento o ristrutturazione anziché come mera modifica, la carenza della preventiva autorizzazione regionale, l'inesistenza dell'unità minima d'impianto, la violazione della disciplina sugli accessi stradali, la lesione del bene culturale adiacente e l'erronea rappresentazione dello stato dei luoghi nella documentazione progettuale. Ha contestato anche l'assenza di un locale wc e di un ricovero ignifugo per gli oli lubrificanti. Ha chiesto altresì l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'attività oggetto della SCIA e l'adozione di provvedimenti inibitori da parte del Comune.

La decisione

Il TAR ha distinto le diverse censure. Ha ritenuto che il superamento del termine massimo di sospensione previsto dalla disciplina regionale non producesse automaticamente la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. La decadenza o la revoca richiedono un formale provvedimento dell'Assessore regionale competente; nel caso concreto tale provvedimento non era stato adottato. La dismissione materiale delle strutture, inoltre, non incideva di per sé sulla durata dell'autorizzazione regionale, né i titoli edilizi comunali potevano sostituire il provvedimento regionale di decadenza. Le censure contro gli atti di sospensione e proroga sono state quindi ritenute in parte infondate e in parte inammissibili per carenza di interesse, poiché tali atti non avrebbero potuto anticipare la scadenza dell'autorizzazione. È stata respinta la censura relativa all'art. 6 della legge regionale n. 97/1982, poiché dagli elaborati progettuali non risultava un'intersezione a raso tra le strade tale da integrare la causa ostativa relativa alla pericolosità o all'intralcio della circolazione. Sono state inoltre ritenute infondate o inammissibili le censure riguardanti la tutela della Palazzina Zuccarello: il vincolo diretto riguardava esclusivamente l'immobile e non le aree contigue, in assenza di un distinto vincolo indiretto ex art. 45 d.lgs. 42/2004. L'indicazione dell'assenza di vincoli sull'area oggetto dell'intervento non è stata ritenuta falsa o omissiva. Le critiche ai pareri dei Vigili del Fuoco sono state dichiarate inammissibili per mancata specificità, non essendo stati formulati argomenti puntuali contro quei pareri. È stata respinta anche la censura relativa all'assenza del wc, poiché l'impianto era completamente automatizzato e non ricorrevano le circostanze che avrebbero reso indispensabile un servizio igienico stabile. È stato invece accolto il secondo motivo dei motivi aggiunti. Il progetto comportava un potenziamento dell'impianto, non una semplice modifica: la capacità complessiva dei serbatoi passava da 17,5 a 40 metri cubi. Ai sensi della disciplina regionale, il potenziamento richiedeva una preventiva autorizzazione formale dell'Assessorato regionale alle Attività produttive, mentre era stata utilizzata la procedura relativa alla mera modifica, basata su una comunicazione e su una conferenza di servizi alla quale l'Assessorato non aveva partecipato. È stato quindi annullato il provvedimento comunale n. 06/165 del 15 marzo 2022 e il verbale della conferenza di servizi asincrona presupposto. Il TAR ha precisato che, fino alla scadenza dell'autorizzazione regionale nel 2031 o all'eventuale adozione di un formale provvedimento di decadenza, la controinteressata potrà richiedere una nuova autorizzazione al potenziamento e, su tale base, il necessario titolo edilizio. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l.r. n. 97/1982

    La decadenza e la revoca previste dall'art. 16 del decreto legge 26 novembre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e dall'art. 18 del suo regolamento d'attuazione del 27 ottobre 1971, n. 1269, sono comminate con decreto dell'Assessore regionale per l'Industria.

    La decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto non si producono automaticamente, ma richiedono un formale decreto dell'Assessore regionale competente, previo accertamento dei presupposti.

  • art. 15 D.A. n. 1947/8 del 29/06/2016, come modificato dal D.A. n. 2284/1.s del 10/12/2018

    I titolari degli impianti possono sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 365 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un biennio.

    Il superamento del periodo massimo di sospensione non determina da solo la perdita automatica dell'autorizzazione, in assenza del formale provvedimento regionale di decadenza o revoca richiesto dalla disciplina sovraordinata.

  • art. 11 D.A. n. 1947/8 del 29/06/2016

    Per potenziamento si intende qualunque intervento finalizzato all'aumento della capacità complessiva dell'impianto, compresa la ristrutturazione totale dell'impianto; gli interventi finalizzati al potenziamento sono soggetti a preventiva autorizzazione.

    L'aumento della capacità complessiva dei serbatoi configura un potenziamento dell'impianto e impone la preventiva autorizzazione regionale.

  • art. 12 D.A. n. 1947/8 del 29/06/2016

    La sostituzione dei distributori e/o dei serbatoi con altri della stessa capacità rientra nella modifica dell'impianto.

    La procedura semplificata prevista per la mera modifica non è utilizzabile quando l'intervento aumenta la capacità di stoccaggio; in tal caso occorre l'autorizzazione formale prevista per il potenziamento.

  • art. 45 d.lgs. n. 42/2004

    Le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

    La tutela delle aree contigue a un bene culturale richiede uno specifico provvedimento di vincolo indiretto; il vincolo diretto sull'immobile non si estende automaticamente alle aree adiacenti.

  • art. 22 d.lgs. n. 285/1992

    Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali.

    La censura è infondata quando dagli elaborati risulta che non sono stati realizzati nuovi accessi rispetto alla situazione preesistente.

  • art. 40 c.p.a.

    I motivi di ricorso devono essere specifici.

    La contestazione generica di pareri amministrativi, priva di una critica puntuale al loro contenuto, determina l'inammissibilità del motivo.

  • art. 117 c.p.a.

    Quando il privato ritiene che l'amministrazione competente debba adottare un provvedimento di decadenza, la tutela immediata può essere esercitata mediante azione avverso il silenzio; l'eventuale successivo provvedimento di decadenza può costituire il presupposto per impugnare gli atti adottati sulla base dell'autorizzazione.

Massime di principio

  • La decadenza o la revoca di un'autorizzazione regionale all'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti non si producono automaticamente per il mero superamento del termine massimo di sospensione dell'attività, quando la disciplina applicabile riserva l'adozione della misura a un formale provvedimento dell'autorità regionale competente.
  • La dismissione materiale o la rimozione delle strutture di un impianto di distribuzione carburanti non determina, di per sé, la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale all'esercizio, in assenza di un formale provvedimento di decadenza o di una rinuncia validamente notificata all'autorità concedente. I titoli edilizi comunali non possono sostituire tale provvedimento regionale.
  • Gli atti di sospensione o proroga dell'attività, anche se eventualmente illegittimi, non sono autonomamente lesivi quando non possono anticipare la scadenza dell'autorizzazione né produrre la decadenza dell'operatore; in tale ipotesi manca l'interesse concreto all'impugnazione demolitoria.
  • L'aumento della capacità complessiva di stoccaggio di un impianto di distribuzione carburanti configura un potenziamento e non una semplice modifica, anche quando l'intervento sia presentato come ristrutturazione o ripristino. Il potenziamento richiede la preventiva autorizzazione formale dell'autorità regionale competente; la procedura semplificata prevista per la sostituzione di serbatoi o distributori con altri della stessa capacità non è applicabile.
  • Il vincolo diretto su un bene culturale non si estende automaticamente alle aree contigue. Per imporre distanze, misure o prescrizioni a tutela della prospettiva, della luce, dell'ambiente o del decoro del bene è necessario uno specifico vincolo indiretto adottato ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 42/2004.
  • La contestazione di un parere amministrativo deve contenere una critica specifica alle sue ragioni e al suo contenuto; la mera impugnazione formale, non accompagnata da doglianze puntuali, rende il motivo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDistribuzione carburantiAutorizzazione paesaggisticaConferenza di servizi
RamiCommercio e attività produttiveBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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