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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34749/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha convertito il ricorso per cassazione in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, c.p.p., e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio. Non ha deciso nel merito le censure sulla offensività delle espressioni né sul diritto di critica.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Con sentenza del 6 marzo 2026, il Tribunale di Palermo ha condannato l’imputato alla pena di 300 euro di multa, ritenute le circostanze attenuanti e con statuizioni risarcitorie in favore della parte civile costituita; il testo non specifica il reato contestato né l’importo del risarcimento. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione sulla offensività delle espressioni utilizzate e sul mancato riconoscimento della causa di giustificazione del diritto di critica. La Corte di cassazione ha rilevato che la condanna alla multa, a differenza della condanna alla sola ammenda, non rientra tra quelle inappellabili ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p.; inoltre, poiché i motivi deducono vizi di motivazione, ha disposto la conversione del ricorso in appello.

Norme richiamate

  • art. 569, comma 3, c.p.p.

    Il ricorso deve essere convertito in appello in applicazione del comma 3 dell’art. 569 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione è convertito in appello quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, come nella vicenda esaminata.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    La sentenza impugnata, infatti, era impugnabile in appello, posto che, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., “sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità”, e, quindi, non le sentenze in cui, come nel caso di specie, si è irrogata la pena della multa.

    Sono inappellabili le sentenze di condanna che applicano la sola ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; la sentenza che applica la multa resta appellabile.

Massime di principio

  • La condanna alla pena della multa non è compresa tra le sentenze inappellabili indicate dall’art. 593, comma 3, c.p.p.; tale inappellabilità riguarda le sentenze che applicano la sola ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
  • Quando una sentenza è appellabile e il ricorso per cassazione deduce vizi di motivazione, il ricorso è convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, c.p.p., con trasmissione degli atti al giudice di appello competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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